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INSERTO
SOMMARIO: 1. Tutela penale delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche pro-
tette agroalimentari. - 2. L’oggetto materiale del reato: le indicazioni geografi-
che e denominazioni di origine titolate. - 3. Soggetto attivo e condotte incri-
minate: le fattispecie creative e commerciali. - 4. Elemento psicologico: dolo
generico e dolo specifico. - 5. Profili sanzionatori e circostanziali, confisca e
responsabilità dell’ente.
1. Tutela penale delle denominazioni di origine e indicazioni geografi-
che protette agroalimentari
Nell’ambito del made in Italy agroalimentare, il tema della protezione pena-
le dei prodotti di qualità trova un preciso referente codicistico in seno all’art.
517-quater c.p. riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geogra-
fiche agro-alimentari: si tratta di prodotti paragonabili al “modello” e alla sua
più forte tutela rispetto al marchio che - nella definizione formulata dal nostro
Codice della proprietà industriale (d’ora in poi CPI) - identificano un paese, una
regione o una località, quando siano usati per designare un prodotto che ne è
originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute esclusiva-
mente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fat-
tori naturali, umani e di tradizione . La protezione accordata è, perciò, relativa
(1)
al prodotto in sé e non al solo segno distintivo; d’altra parte, la denominazione
protetta tutela anche, a seconda dei casi, la comunità dei produttori locali trat-
tandosi di prodotti che costituiscono espressione della cultura tradizionale dei
luoghi di provenienza, attraverso il richiamo a fattori ambientali, storici e cultu-
rali, che traggono dal territorio forza distintiva e attribuiscono ai prodotti ali-
mentari caratteristiche peculiari legate all’origine.
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agro-alimentari è stato introdotto dall’art. 15, comma 1,
lett. e), legge 23 luglio 2009, n. 99, che, nel contesto dell’ampio restyling in materia
di marchi e segni distintivi, ha operato una netta inversione di tendenza rispetto
alle scelte di politica penale precedenti, caratterizzate dall’introduzione di fatti-
specie di meri illeciti amministrativi nella legislazione speciale alimentare, rego-
lante anche gli aspetti civilistici del fenomeno contraffattivo-usurpativo .
(2)
La procedibilità d’ufficio e la collocazione sistematica del reato in disamina
all’interno del Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato
(1) In termini, MASINI, Corso di diritto alimentare, Milano, 2020, 335.
(2) La codicizzazione di tali fattispecie e il severo trattamento sanzionatorio sono stati reputati
indicativi del rilevante disvalore attribuito dal legislatore alle condotte incriminate:
LOMBARDO, Usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in Dig. Disc. pen., Agg., Torino, 2013, 619 ss.
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