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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
                           STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA




               7.  Centralità del patrimonio agro-alimentare nel laboratorio per la rifor-
                  ma penale
                    Almeno de iure condendo non si vuole, peraltro, abbandonare l’esigenza di
               procedere a ricerche diverse, rendendo disponibile anche sul terreno penale la
               tutela di un segno di italianità, quando siano immessi sul mercato prodotti agro-
               alimentari in violazione delle regole di lealtà e fiducia riconducibili alla prove-
               nienza geografica.
                    Lo stesso Codice della proprietà industriale mette all’indice l’immagine o
               la reputazione dell’Italia con riguardo al divieto di registrazione di parole, figure
               o segni che siano riconosciuti capaci di provocare una lesione ad un valore a cui
               occorre prestare particolare rispetto. Nonostante la formale evidenza di un giu-
               dizio di disvalore etico-sociale, l’uso di fatto attraverso cui si registra la funzione
               di indicazione della provenienza ne fa venir meno, tuttavia, le ragioni di tutela.
                    Non si ricade, né pure, nel vilipendio alla bandiera italiana prevista dall’art.
               292 c.p.: ma come catalogare lo spregio nei confronti del valore tutelato che si
               consuma in molteplici situazioni riguardanti la messa in commercio di prodotti
               agro-alimentari effigiati con i colori nazionali?
                    In particolare, si evidenziano le ulteriori difficoltà di affrontare il contrasto
               alla contraffazione nel commercio digitale .
                                                        (38)
                    Ad esempio, è assai conosciuta la vendita nei siti online dei così detti wine kit:
               imballaggi contenenti mosto, tappi, etichette, ordinati dal consumatore interes-
               sato  alla  fabbricazione  artigianale  di  vini  a  indicazione  geografica.  Quando,
               però, ad essere fornito dal venditore in base a segni espliciti di origine (le effigi
               della bandiera italiana e del Colosseo) sia un mosto di cui si accerti la prove-
               nienza cinese, risulta integrata la violazione dell’art. 517 c.p. .
                                                                         (39)
                    Invero, si è già sottolineato che la previsione tradizionalmente dedicata,
               nel codice penale, alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci sia stata
               sostanzialmente svalutata in ragione del convincimento di innestare la reazione,
               in un sistema economico che, per logica intrinseca, promuove la delocalizzazio-
               ne produttiva, lasciando irrisolto il bisogno di informazione dell’origine. Nel
               progetto globale si perde di vista la legittimazione del fondamento territoriale
               della produzione e la stessa rilevanza della connessione con la serie di fattori
               sociali, ambientali e culturali, che ne definiscono una sorta di riserva di sovra-
               nità, finisce per avere un interesse economico residuale.


               (38)  In argomento, v. amplius A. NATALINI, La tutela processual-penale del Made in Italy alimentare:
                    indagini e prova (anche digitale) delle frodi in commercio elettronico, in La difesa del Made in Italy nel set-
                    tore agroalimentare tra spinte protezionistiche e crisi pandemica a cura di F. ROMEO, Torino, 2021, 95.
               (39)  Cfr. Cass. Pen., Sez. Terza, 9 marzo 2020, n. 9357, in www.dejure.it.

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