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INSERTO
Merita, piuttosto, indagare più a fondo le ragioni che supportano questa
decisione rispetto all’adeguatezza della previsione incriminatrice applicata tra-
mite un rigoroso percorso di accertamento delle modalità di presentazione
dell’alimento, in quanto non riconducibile all’intervento sanzionatorio ammini-
strativo.
Nel ragionamento del giudice, infatti, la componente suggestiva della
identificazione dell’origine regionale acquista un rilievo condizionante della
fiducia del pubblico, sì che, una volta accertata la fraudolenta apposizione dello
slogan di provenienza, che altera l’atto di disposizione di ogni singolo consuma-
tore, la norma penale riacquista il suo ruolo propulsivo rispetto alle differenzia-
te tecniche di tutela.
Il rinvio all’art. 515 c.p. non appare, dunque, una semplice soluzione resi-
duale o di rincalzo, ma un rimedio di ampia portata che, complice la riduzione
degli strumenti di intervento dello Stato a tutela della proiezione immateriale
del proprio patrimonio di identità valoriale, sposta la soglia dell’intervento per
le conseguenze ed i riflessi economici destinati a prodursi nel sistema comples-
sivo dei rapporti di cui è intessuta la rete degli scambi .
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Non si può contestare, in altri termini, che la tutela del “made in” risponda
oltre che ad un interesse privato del singolo consumatore alla correttezza dello
scambio anche ad un interesse facente capo alla collettività al regolare funzio-
namento del mercato.
Per questo, sia pure in un diverso ambito relativo alle buone prassi igieni-
che è stato, da ultimo, introdotto l’onere, a carico delle imprese alimentari, di
accrescere la consapevolezza e informare la condotta dei dipendenti alla realiz-
zazione di una cultura della sicurezza alimentare.
Resta pacifico che l’assetto gestionale proposto sia inerente alla garanzia
di un elevato livello di tutela della salute, rafforzando anche la trasparenza della
decisione, ma si intuisce che non possa restare indifferente ad un diverso pro-
filo di responsabilità in vista del controllo del processo di produzione e di
immissione in commercio di prodotti rispetto a caratteri di storia, tradizione e
identità geografica .
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(27) V. anche Cass. Pen., Sez. Terza, 19 giugno 2014, n. 26478, CALABRÒ in www.dejure.it avente
ad oggetto la vendita di funghi porcini di provenienza extracomunitaria, frazionati e imbu-
stati in Italia, in confezioni recanti la bandiera italiana e la dicitura prodotto italiano non che
Cass. Pen., Sez. Terza, 10 luglio 2014, n. 42874, DI BIASE, ivi, avente ad oggetto succhi di
frutta concentrati di provenienza extracomunitaria e sottoposti in Italia alla successiva fase
di miscelazione con aggiunta di acqua ai fini della messa in commercio con la dicitura origine
Italia.
(28) In argomento, v. F. AVERSANO, Controlli ufficiali del Made in Italy e strumenti di tutela, in Diritto
agroalimentare, 2021, n. 3, 433.
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