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                  Merita, piuttosto, indagare più a fondo le ragioni che supportano questa
             decisione rispetto all’adeguatezza della previsione incriminatrice applicata tra-
             mite  un  rigoroso  percorso  di  accertamento  delle  modalità  di  presentazione
             dell’alimento, in quanto non riconducibile all’intervento sanzionatorio ammini-
             strativo.
                  Nel  ragionamento  del  giudice,  infatti,  la  componente  suggestiva  della
             identificazione  dell’origine  regionale  acquista  un  rilievo  condizionante  della
             fiducia del pubblico, sì che, una volta accertata la fraudolenta apposizione dello
             slogan di provenienza, che altera l’atto di disposizione di ogni singolo consuma-
             tore, la norma penale riacquista il suo ruolo propulsivo rispetto alle differenzia-
             te tecniche di tutela.
                  Il rinvio all’art. 515 c.p. non appare, dunque, una semplice soluzione resi-
             duale o di rincalzo, ma un rimedio di ampia portata che, complice la riduzione
             degli strumenti di intervento dello Stato a tutela della proiezione immateriale
             del proprio patrimonio di identità valoriale, sposta la soglia dell’intervento per
             le conseguenze ed i riflessi economici destinati a prodursi nel sistema comples-
             sivo dei rapporti di cui è intessuta la rete degli scambi .
                                                                 (27)
                  Non si può contestare, in altri termini, che la tutela del “made in” risponda
             oltre che ad un interesse privato del singolo consumatore alla correttezza dello
             scambio anche ad un interesse facente capo alla collettività al regolare funzio-
             namento del mercato.
                  Per questo, sia pure in un diverso ambito relativo alle buone prassi igieni-
             che è stato, da ultimo, introdotto l’onere, a carico delle imprese alimentari, di
             accrescere la consapevolezza e informare la condotta dei dipendenti alla realiz-
             zazione di una cultura della sicurezza alimentare.
                  Resta pacifico che l’assetto gestionale proposto sia inerente alla garanzia
             di un elevato livello di tutela della salute, rafforzando anche la trasparenza della
             decisione, ma si intuisce che non possa restare indifferente ad un diverso pro-
             filo  di  responsabilità  in  vista  del  controllo  del  processo  di  produzione  e  di
             immissione in commercio di prodotti rispetto a caratteri di storia, tradizione e
             identità geografica .
                              (28)
             (27)  V. anche Cass. Pen., Sez. Terza, 19 giugno 2014, n. 26478, CALABRÒ in www.dejure.it avente
                  ad oggetto la vendita di funghi porcini di provenienza extracomunitaria, frazionati e imbu-
                  stati in Italia, in confezioni recanti la bandiera italiana e la dicitura prodotto italiano non che
                  Cass. Pen., Sez. Terza, 10 luglio 2014, n. 42874, DI BIASE, ivi, avente ad oggetto succhi di
                  frutta concentrati di provenienza extracomunitaria e sottoposti in Italia alla successiva fase
                  di miscelazione con aggiunta di acqua ai fini della messa in commercio con la dicitura origine
                  Italia.
             (28)  In argomento, v. F. AVERSANO, Controlli ufficiali del Made in Italy e strumenti di tutela, in Diritto
                  agroalimentare, 2021, n. 3, 433.

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