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INSERTO
Consolidato è, infatti, l’indirizzo interpretativo che assume il significato
del marchio nella rassicurazione del mercato circa la qualità della produzione
(industriale): la sua triplice e tradizionale funzione (indicare la provenienza
imprenditoriale; fornire la garanzia qualitativa del prodotto; agire come sugge-
stione imprenditoriale) non risulta modificata né pure dalle dinamiche dei pro-
cessi economici in corso, che prevedono - come si è annotato - l’affidamento
ad imprese sub-fornitrici - situate in altri Paesi con basso costo della mano
d’opera e condizioni ambientali favorevoli agli investimenti - dell’incarico di
produrre materialmente beni, secondo caratteristiche qualitative di cui sia salva-
guardata l’uniformità in base ad una serie di controlli, da parte dell’impresa
committente, che continua a valersi del segno distintivo di cui sia titolare ai fini
dell’immissione in commercio dei prodotti, senza che abbia alcuna rilevanza la
relativa provenienza materiale .
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In combinato disposto all’avvenuta mercificazione del marchio, che può
circolare in modo del tutto indipendente dall’organismo di produzione, essendo
sufficiente che rimanga costante nel tempo l’unitario centro di ideazione del
prodotto e di individuazione degli standard di processo, opera, quindi, il precitato
riferimento all’origine doganale con l’esito di determinare la rimozione del col-
legamento territoriale.
Non sfugge un evidente paradosso: secondo la Corte di Cassazione, chia-
mata a pronunciarsi sull’origine di una macedonia di frutta semplicemente
assemblata nel nostro Paese ma con prodotti di provenienza estera, l’imprendi-
tore che utilizzi la dicitura made in Italy, apponendola ai prodotti agro-alimentari
dallo stesso lavorati e confezionati, non pone in essere la condotta prevista e
punita dall’art. 517 c.p.
Per giustificare tale approdo - nella stessa decisione - si richiama, come
ulteriore esempio e non a caso, la pasta: realizzata con miscele di grano
duro provenienti dall’estero, non potrebbe circolare, con l’apposizione della
dicitura «prodotto in Italia», se si accogliesse l’orientamento dell’origine geo-
grafica o territoriale; mentre è noto che «l’Italia non produce grano duro in
quantità sufficiente a coprire il fabbisogno dell’industria pastaia e che quin-
di una buona percentuale del grano duro utilizzato in Italia è di provenienza
estera» .
(33)
(32) L’indirizzo interpretativo è inaugurato da Trib. Torino, Sez. Pen., 25 ottobre 1984, AGNELLI,
che riforma Pret. Torino, Sez. Pen., 25 gennaio 1984, AGNELLI, in Riv. dir. ind., 1985, II, 171,
con nota di G. GUGLIELMETTI, Fabbricazione per conto, all’estero e legittimità a contrassegnare i pro-
dotti (auto)importati con il solo marchio (FIAT) del produttore.
(33) Cfr. Cass. Pen., Sez. Terza, 15 marzo 2007, n. 27250, CONTARINI, in Dir. giur. agr. al. amb.,
2007, 547, con una mia nota L’origine (geografica) della frutta non è quella (doganale) della macedonia.
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