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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
                           STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA




               che pretende di giustificare il rinvio alla disciplina doganale con riguardo alla
               vendita di funghi le cui fasi sostanziali di produzione siano allestite in altri
               Stati per essere trasportati nei giorni immediatamente antecedenti alla raccol-
               ta ai fini della immissione in consumo, tenendo conto che è alla data in cui
               vengono  separati  dal  relativo  substrato  che  si  fa  discendere  la  qualifica  di
               ortaggi freschi, così da escludere la necessità di segnalare in etichetta la effet-
               tiva provenienza.
                     Non segnala, tuttavia, alcuna discontinuità né pure il riferimento ai pluri-
               mi modelli disciplinari. Va detto che, a partire dal già citato scandalo alimenta-
               re, nel settore delle carni bovine, che ha richiesto l’indicazione obbligatoria in
               etichetta del luogo in cui l’animale da cui provengono le carni sia nato, ingras-
               sato o allevato, si sia operato per frammenti, finendo per privilegiare «logiche
               di intervento di momento singolare, poco attinenti a profili di coerenza e siste-
               maticità» .
                        (18)
                     Le complicazioni nascono, prima di tutto, dalla natura bifronte di una indi-
               cazione che distingue il luogo di provenienza (inteso quale luogo diverso dal-
               l’origine da cui proviene l’alimento); mentre acquista un’ulteriore e autonoma
               declinazione con riguardo all’informazione della zona geografica identificata in
               «UE», «non UE» ovvero «UE e non UE» la nozione di ingrediente primario, che
               dovrebbe, altrimenti, soddisfare l’esigenza di richiamare l’identità territoriale del
               prodotto alimentare secondo un preciso canone di origine .
                                                                        (19)
                     Ma anche la diversità delle aspettative e delle richieste di cui l’ordine eco-
               nomico è investito, nella precisa congiuntura storica ed economica, provoca
               impegnative mediazioni. Il riferimento è all’alternativa delle regole di origine
               per le carni suine, ovine e caprine che prevedono l’indicazione in etichetta del
               Paese in cui l’animale sia allevato in un periodo determinato anche in base ad
               un coefficiente di peso senza che debba essere indicato il Paese di nascita o in
               cui si sono svolte le precedenti fasi di allevamento e, ancora, per le carni avicole
               l’indicazione, tra l’altro, del solo Paese in cui si è svolto l’ultimo mese di alleva-
               mento .
                      (20)
               (18)  Così F. ALBISINNI, voce Sistema agroalimentare, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg., 2009, 431.
               (19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante
                     modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
                     europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto
                     riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di
                     un alimento.
               (20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013
                     che fissa le modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
                     Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche,
                     refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e volatili.

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