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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA
che pretende di giustificare il rinvio alla disciplina doganale con riguardo alla
vendita di funghi le cui fasi sostanziali di produzione siano allestite in altri
Stati per essere trasportati nei giorni immediatamente antecedenti alla raccol-
ta ai fini della immissione in consumo, tenendo conto che è alla data in cui
vengono separati dal relativo substrato che si fa discendere la qualifica di
ortaggi freschi, così da escludere la necessità di segnalare in etichetta la effet-
tiva provenienza.
Non segnala, tuttavia, alcuna discontinuità né pure il riferimento ai pluri-
mi modelli disciplinari. Va detto che, a partire dal già citato scandalo alimenta-
re, nel settore delle carni bovine, che ha richiesto l’indicazione obbligatoria in
etichetta del luogo in cui l’animale da cui provengono le carni sia nato, ingras-
sato o allevato, si sia operato per frammenti, finendo per privilegiare «logiche
di intervento di momento singolare, poco attinenti a profili di coerenza e siste-
maticità» .
(18)
Le complicazioni nascono, prima di tutto, dalla natura bifronte di una indi-
cazione che distingue il luogo di provenienza (inteso quale luogo diverso dal-
l’origine da cui proviene l’alimento); mentre acquista un’ulteriore e autonoma
declinazione con riguardo all’informazione della zona geografica identificata in
«UE», «non UE» ovvero «UE e non UE» la nozione di ingrediente primario, che
dovrebbe, altrimenti, soddisfare l’esigenza di richiamare l’identità territoriale del
prodotto alimentare secondo un preciso canone di origine .
(19)
Ma anche la diversità delle aspettative e delle richieste di cui l’ordine eco-
nomico è investito, nella precisa congiuntura storica ed economica, provoca
impegnative mediazioni. Il riferimento è all’alternativa delle regole di origine
per le carni suine, ovine e caprine che prevedono l’indicazione in etichetta del
Paese in cui l’animale sia allevato in un periodo determinato anche in base ad
un coefficiente di peso senza che debba essere indicato il Paese di nascita o in
cui si sono svolte le precedenti fasi di allevamento e, ancora, per le carni avicole
l’indicazione, tra l’altro, del solo Paese in cui si è svolto l’ultimo mese di alleva-
mento .
(20)
(18) Così F. ALBISINNI, voce Sistema agroalimentare, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Agg., 2009, 431.
(19) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante
modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto
riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di
un alimento.
(20) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013
che fissa le modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche,
refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e volatili.
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