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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA
comunicazione commerciale, ammettendo che la scelta dei consumatori sia sal-
vaguardata dalle norme dirette a far vietare l’uso di indicazioni d’origine false.
Ciò che consente di spiegare l’approccio di tutela del made in Italy sul piano del
contrasto alla contraffazione, ma di rinunciare all’individuazione di un segno che
abbia la funzione di custodire e continuare ad esprimere i tratti differenziali dei
prodotti che l’origine coagula e traduce in una specifica rinomanza sul mercato.
Nell’opera di sorveglianza e manutenzione d’uno spazio giuridico europeo
senza barriere, la Commissione non ha mai rinunciato, del resto, a richiedere la
prova delle differenze materiali obiettivamente esistenti sul piano della qualità
al fine di giustificare la rilevanza dell’origine dei prodotti alimentari anche quan-
do si è trattato di operare un bilanciamento con le ragioni di tutela di interessi
riconosciuti come intangibili.
Si rammenta che, a seguire la nota vicenda della mucca pazza - che ha sol-
lecitato l’adozione di soluzioni nuove sul piano della tracciabilità e dell’etichet-
tatura delle carni bovine - un altro scandalo alimentare abbia turbato l’opinione
pubblica europea senza mettere a rischio la parità delle condizioni di partenza
nella competizione e gli effetti utili che si producono nella circolazione del mer-
cato interno. L’ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005, Misure di
polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile
viene, infatti, messa all’indice per l’impedimento che genera sul funzionamento
degli scambi, atteso l’effetto di aumentare i costi di produzione delle carni di
importazione e di sfavorirne lo smercio in conseguenza dell’indicazione del
Paese di origine, inducendo il consumatore a distinguere due categorie di pro-
dotti e a dare la preferenza a quelle nazionali .
(12)
Nel parere successivamente fornito dalla stessa Commissione per motivare
la violazione degli obblighi incombenti dalle norme del Trattato , si ha modo,
(13)
quindi, di replicare alla prospettiva che, sul piano domestico invoca una mag-
giore tutela del consumatore, evitando anche il crollo completo del mercato
delle carni avicole, con l’assunto che «in caso di emergenza alimentare grave, in
cui il consumo di taluni prodotti possa presentare un rischio grave per la salute
umana o animale, è inconcepibile pensare di gestire tale rischio attraverso misure
di etichettatura che contano sull’attenzione del consumatore. Vanno invece
adottate misure che riguardano direttamente i prodotti a rischio e sono destinate
ad evitare che tali prodotti arrivino sul mercato».
(12) Cfr. Commissione europea, Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, 3
novembre 2005, AGR 027587.
(13) Cfr. Commissione delle Comunità europee, Parere motivato indirizzato alla Repubblica ita-
liana, Bruxelles, 18 luglio 2007.
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