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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
                           STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA




               comunicazione commerciale, ammettendo che la scelta dei consumatori sia sal-
               vaguardata dalle norme dirette a far vietare l’uso di indicazioni d’origine false.
               Ciò che consente di spiegare l’approccio di tutela del made in Italy sul piano del
               contrasto alla contraffazione, ma di rinunciare all’individuazione di un segno che
               abbia la funzione di custodire e continuare ad esprimere i tratti differenziali dei
               prodotti che l’origine coagula e traduce in una specifica rinomanza sul mercato.
                    Nell’opera di sorveglianza e manutenzione d’uno spazio giuridico europeo
               senza barriere, la Commissione non ha mai rinunciato, del resto, a richiedere la
               prova delle differenze materiali obiettivamente esistenti sul piano della qualità
               al fine di giustificare la rilevanza dell’origine dei prodotti alimentari anche quan-
               do si è trattato di operare un bilanciamento con le ragioni di tutela di interessi
               riconosciuti come intangibili.
                    Si rammenta che, a seguire la nota vicenda della mucca pazza - che ha sol-
               lecitato l’adozione di soluzioni nuove sul piano della tracciabilità e dell’etichet-
               tatura delle carni bovine - un altro scandalo alimentare abbia turbato l’opinione
               pubblica europea senza mettere a rischio la parità delle condizioni di partenza
               nella competizione e gli effetti utili che si producono nella circolazione del mer-
               cato interno. L’ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005, Misure di
               polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile
               viene, infatti, messa all’indice per l’impedimento che genera sul funzionamento
               degli scambi, atteso l’effetto di aumentare i costi di produzione delle carni di
               importazione  e  di  sfavorirne  lo  smercio  in  conseguenza  dell’indicazione  del
               Paese di origine, inducendo il consumatore a distinguere due categorie di pro-
               dotti e a dare la preferenza a quelle nazionali .
                                                           (12)
                    Nel parere successivamente fornito dalla stessa Commissione per motivare
               la violazione degli obblighi incombenti dalle norme del Trattato , si ha modo,
                                                                             (13)
               quindi, di replicare alla prospettiva che, sul piano domestico invoca una mag-
               giore tutela del consumatore, evitando anche il crollo completo del mercato
               delle carni avicole, con l’assunto che «in caso di emergenza alimentare grave, in
               cui il consumo di taluni prodotti possa presentare un rischio grave per la salute
               umana o animale, è inconcepibile pensare di gestire tale rischio attraverso misure
               di  etichettatura  che  contano  sull’attenzione  del  consumatore.  Vanno  invece
               adottate misure che riguardano direttamente i prodotti a rischio e sono destinate
               ad evitare che tali prodotti arrivino sul mercato».


               (12)  Cfr.  Commissione  europea,  Direzione  generale  dell’agricoltura  e  dello  sviluppo  rurale,  3
                    novembre 2005, AGR 027587.
               (13)  Cfr. Commissione delle Comunità europee, Parere motivato indirizzato alla Repubblica ita-
                    liana, Bruxelles, 18 luglio 2007.

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