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                  Una breccia sul terreno dell’obbligo di caratterizzazione geografica della
             provenienza  di  categorie  specifiche  di  alimenti  risulta,  in  realtà,  aperta  dalle
             Disposizioni nazionali, contenute nel regolamento n. 1169 del 2011, facendo leva
             sulla possibilità dello Stato membro di prevedere ulteriori indicazioni obbliga-
             torie, così da richiamarsi a motivi di protezione della salute pubblica o dei con-
             sumatori, di prevenzione delle frodi ovvero di tutela dei diritti di proprietà indu-
             striale e commerciale.
                  A livello domestico si è, pertanto, provveduto ad instaurare un regime speri-
             mentale di etichettatura di origine di taluni prodotti (latte e prodotti lattiero-caseari;
             grano duro per la pasta di semola; riso; pomodoro; carni suine trasformate).
                  Ma  a  chiarire  il  rapporto  con  il  diritto  dell’Unione  è  intervenuta  la
             Corte di giustizia che esibisce la necessità che sia, comunque, fornita la prova
             del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisca un valore signifi-
             cativo alla fornitura dell’informazione, avendo prima stabilito l’esistenza di un
             nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti e la relativa provenienza,
             in modo da appuntare l’indagine sulle differenze materiali della qualità
             alimentare (21) .


             4.  Strategie di marketing ed illecita presentazione dell’origine: dall’inganno
               al consumatore alla frode in commercio
                  D’altra parte, non è contestabile la delineata tendenza dei brand agroali-
             mentari a costruire il richiamo a luoghi ricettivi in funzione della ricchezza di
             risorse naturali e di valori culturali, raffigurabili ed identificabili nell’immagina-
             rio semiotico .
                         (22)
                  Sì che, proprio per tutelare dai rischi di omologazione dei gusti e di sem-
             plificazione delle preparazioni il consumatore che voglia rapportare la propria
             decisione di acquisto alla reale provenienza geografica delle cosiddette materie
             prime, risulta tanto più opportuno il consolidamento di un indirizzo interpre-
             tativo volto a far valere il carattere ingannevole dell’appropriazione del patrimo-
             nio simbolico del territorio nella connotazione del “made in” e a sanzionare l’il-
             lusione della marca.


             (21)  Cfr.  Corte  di  giustizia,  sentenza  del  1°  ottobre  2020,  causa  C-485/18,  Groupe  Lactalis c.
                  Premier ministre e a. In dottrina, v. ancora, F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti alimentari e la Corte
                  di giustizia: un’irrisolta incertezza, cit., 67.
             (22)  In argomento, v., ancora, F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti alimentari, in Il diritto alimen-
                  tare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti a cura di A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, cit.,
                  41 a cui adde il mio Tutela del «Made in Italy»: travaglio delle fonti e logica del caso, in La tutela
                  del Made in Italy nel settore agroalimentare, a cura di F. DI MARZIO, Milano, 2015, 35.

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