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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA
5. Un’arma spuntata nella difesa del Made in Italy: l’art. 517 c.p.
Meritevole di tutela è il concreto affidamento che i consumatori ripongo-
no nella veridicità del messaggio evocato dai segni che richiamano aspetti carat-
terizzanti degli alimenti anche a prescindere dalla qualità. Così, «ad esempio, si
pensi al consumo definibile come “etico” in cui un fattore determinante nella
scelta dell’acquirente è la provenienza geografica del prodotto non già come
garanzia di qualità ma per la possibilità di contribuire allo sviluppo economico
di Paesi in difficoltà. Ed ancora si pensi al boicottaggio spontaneo che i consu-
matori potrebbero decidere di realizzare nei confronti dei prodotti di multina-
zionali che delocalizzano la produzione in Paesi dove i minori costi di produ-
zione sono garantiti dallo sfruttamento del lavoro minorile» .
(29)
Fattispecie di riferimento, con riguardo al discorso in esame, resta, per-
tanto, l’art. 517 c.p., su cui il legislatore speciale costruisce il reato di vendita
di prodotti (anche) agro-alimentari con segni mendaci riconoscibili nella
falsa o fallace indicazione di provenienza. Vale a dire: la stampigliatura made
in Italy su prodotti non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine e, rispettivamente, anche nel caso di indicazione dell’origine e
provenienza estera, l’uso di segni, figure o altri codici linguistici idonei a per-
suadere che il singolo prodotto sia di origine italiana, incluso l’uso fallace e
fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commer-
ciali ingannevoli .
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Fatto sta che, sul piano della tutela penale, la fissità della norma rispetto
alle trasformazioni intervenute nell’ordine economico e, sopra tutto, il facile
travisamento della sua portata applicativa hanno portato a disconoscere l’effet-
tiva capacità di sanare una falla del sistema. È l’elaborazione della giurispruden-
za a mostrare una facile adesione a tali contingenze, fino ad affievolire la tutela
dell’identità nazionale riconducibile ai diversi elementi (segni, colori, simboli)
della pratica commerciale con riguardo ai prodotti recanti il marchio di una
certa impresa e l’indicazione della sede legale in Italia, se bene siano ottenuti
altrove, in quanto il ciclo di fabbricazione assicuri l’uniformità qualitativa degli
stessi mediante periodici controlli .
(31)
(29) F. CINGARI, Voce Marchi, brevetti e segni distintivi (Tutela penale dei), in Enc. Giur. Annali, VII,
Milano, 2014, 705.
(30) Il rinvio è all’art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) su cui v., anche in ordine alle
successive modifiche e integrazioni, F. ALBISINNI, Il Made in Italy dei prodotti alimentari e gli
incerti tentativi del legislatore italiano, in Agriregionieuropa, 2011, n. 25, 43.
(31) Per una rassegna si rinvia a S. MASINI, Made in Italy agroalimentare: atti di concorrenza sleale e
modalità di tutela, in Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, a cura di A. NATALINI,
Milano, 2018, 83.
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