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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
                           STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA




               5. Un’arma spuntata nella difesa del Made in Italy: l’art. 517 c.p.
                    Meritevole di tutela è il concreto affidamento che i consumatori ripongo-
               no nella veridicità del messaggio evocato dai segni che richiamano aspetti carat-
               terizzanti degli alimenti anche a prescindere dalla qualità. Così, «ad esempio, si
               pensi al consumo definibile come “etico” in cui un fattore determinante nella
               scelta dell’acquirente è la provenienza geografica del prodotto non già come
               garanzia di qualità ma per la possibilità di contribuire allo sviluppo economico
               di Paesi in difficoltà. Ed ancora si pensi al boicottaggio spontaneo che i consu-
               matori potrebbero decidere di realizzare nei confronti dei prodotti di multina-
               zionali che delocalizzano la produzione in Paesi dove i minori costi di produ-
               zione sono garantiti dallo sfruttamento del lavoro minorile» .
                                                                         (29)
                    Fattispecie di riferimento, con riguardo al discorso in esame, resta, per-
               tanto, l’art. 517 c.p., su cui il legislatore speciale costruisce il reato di vendita
               di  prodotti  (anche)  agro-alimentari  con  segni  mendaci  riconoscibili  nella
               falsa o fallace indicazione di provenienza. Vale a dire: la stampigliatura made
               in Italy su prodotti non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea
               sull’origine  e,  rispettivamente,  anche  nel  caso  di  indicazione  dell’origine  e
               provenienza estera, l’uso di segni, figure o altri codici linguistici idonei a per-
               suadere che il singolo prodotto sia di origine italiana, incluso l’uso fallace e
               fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commer-
               ciali ingannevoli .
                                (30)
                    Fatto sta che, sul piano della tutela penale, la fissità della norma rispetto
               alle trasformazioni intervenute nell’ordine economico e, sopra tutto, il facile
               travisamento della sua portata applicativa hanno portato a disconoscere l’effet-
               tiva capacità di sanare una falla del sistema. È l’elaborazione della giurispruden-
               za a mostrare una facile adesione a tali contingenze, fino ad affievolire la tutela
               dell’identità nazionale riconducibile ai diversi elementi (segni, colori, simboli)
               della pratica commerciale con riguardo ai prodotti recanti il marchio di una
               certa impresa e l’indicazione della sede legale in Italia, se bene siano ottenuti
               altrove, in quanto il ciclo di fabbricazione assicuri l’uniformità qualitativa degli
               stessi mediante periodici controlli .
                                                (31)
               (29)  F. CINGARI, Voce Marchi, brevetti e segni distintivi (Tutela penale dei), in Enc. Giur. Annali, VII,
                    Milano, 2014, 705.
               (30)  Il rinvio è all’art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione
                    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) su cui v., anche in ordine alle
                    successive modifiche e integrazioni, F. ALBISINNI, Il Made in Italy dei prodotti alimentari e gli
                    incerti tentativi del legislatore italiano, in Agriregionieuropa, 2011, n. 25, 43.
               (31)  Per una rassegna si rinvia a S. MASINI, Made in Italy agroalimentare: atti di concorrenza sleale e
                    modalità di tutela, in Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, a cura di A. NATALINI,
                    Milano, 2018, 83.

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