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                  Non si può non dar conto, perciò, dell’impulso che sembra imprimere, in
             una diversa prospettiva, la proposta di riforma in materia di illeciti agro-alimen-
             tari in ragione della sostituzione della rubrica del Titolo VII del libro secondo
             con l’inserimento, nei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commer-
             cio, anche del patrimonio agro-alimentare.
                  E nella relazione illustrativa dell’originario progetto si legge, appunto, che
             la ratio tutela e deve tener conto del valore prioritario progressivamente assunto
             dalla «identità» del cibo quale parte irrinunciabile e insostituibile della cultura di
             territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in
             sostanza il «patrimonio alimentare» .
                                              (40)


             8.  Accesso civico e costruzione di un interesse pubblico alla informazio-
               ne dell’origine
                  Ma non è questo il dato che più interessa nella disciplina di tutela del made in Italy:
             nel  riflettere,  senza  particolare  pretesa,  intorno  ad  una  conclusione,  sembra
             costituire un’inedita stabilità ed erigere un non evanescente fondamento nor-
             mativo del patrimonio conoscitivo di informazioni, dati e documenti inerenti
             all’origine degli alimenti il così detto accesso civico generalizzato .
                                                                           (41)
                  Al termine di un defatigante contenzioso, il Consiglio di Stato ha ricono-
             sciuto  l’utilità  della  conoscenza  di  informazioni  relative  alla  provenienza  del
             latte e dei prodotti lattiero-caseari da Paesi non aderenti all’Unione europea
             ovvero oggetto di scambio intracomunitario che, «da un lato integrano quelle
             oggetto di pubblicità obbligatoria ma non coincidono con esse e, dall’altro non
             consentono di individuare alcun “abuso del diritto” di informazione, in quanto
             rispondono alle dichiarate esigenze legate alla tutela dei consumatore e alla stes-
             sa ratio della rintracciabilità della filiera che motiva gli obblighi di etichettatura,
             operando quel “controllo diffuso sull’attività amministrativa” perseguito dalla
             nuova norma» .
                          (42)
             (40)  Il riferimento è alla Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma
                  dei reati in materia agroalimentare istituita con d.m. 20 aprile 2015 e presieduta dal Dott.
                  Gian Carlo Caselli. Il 14 ottobre 2015 è stato presentato lo Schema di disegno di legge recante
                  «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» accompagnate dalle Linee guida. V., però, nella
                  legislatura in corso, il d.d.l. C. 3427 Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, presentato
                  il 6 marzo 2020. Per una ricostruzione sistematica dei lavori condotti dalla Commissione,
                  sia consentito il rinvio al mio Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Bari, 2015.
             (41)  Cfr. anche per i riferimenti bibliografici A. MOLITERNI, La natura giuridica dell’accesso civico gene-
                  ralizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri, in Dir. amm., 2019, n. 3, 577.
             (42)  Cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, 6 marzo 2019, n. 1546, in Riv. dir. agr., 2019, II, 57, con nota di
                  L. COSTANTINO, Il diritto di accesso alle informazioni nel settore lattiero-caseario nel recente panorama
                  giuridico italiano.

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