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IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE NAZIONALE
                           STRUMENTI A DIFESA DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA




                    Una significativa presa di distanza, sia pure da parte del giudice del merito,
               riguarda, invece, l’importazione di triplo concentrato di pomodoro dalla Cina,
               da parte di un’impresa italiana, che provvedeva a diluirlo con acqua e sale e a
               presentarlo sul mercato come doppio concentrato di pomodoro Made in Italy,
               constatando come non vi fosse alcuna giustificazione di tipo economico in tale
               operazione imprenditoriale.
                    Residuava, al contrario, «il sospetto che l’unica motivazione economica
               fosse quella di poter apporre l’ambito marchio “Made in Italy”, particolarmente
               apprezzato all’estero, soprattutto nel settore agroalimentare su prodotti di pro-
               venienza non nazionale, acquisiti a basso costo, di minore appetibilità commer-
               ciale» .
                     (34)


               6.  Recupero  dell’identità  nazionale  come  bene  economico  oggetto  di
                  tutela
                    La scorciatoia messa a punto sul piano del contrasto dei segni mendaci
               continua,  perciò,  ad  avvalorare  l’incompatibilità  dell’origine  con  la  disciplina
               che accompagna l’apertura al commercio e la libertà degli scambi. Un esito lega-
               to a doppio filo con l’idea che «collegare - nell’era della globalizzazione - un
               prodotto o un servizio ad un “segno” che garantisca una produzione “integral-
               mente nazionale” è compito arduo e sembra contraddire qualsiasi criterio di
               logica e di buon senso e confliggere con qualsiasi principio economico. La delo-
               calizzazione della produzione, con conseguente sostanziale trasformazione di
               molti produttori in importatori e in genere la produzione per conto terzi, l’aper-
               tura dei mercati, rendono complesso e difficile - se non probabilmente impos-
               sibile - collegare in concreto un prodotto industriale ad una specifica nazione o
               nazionalità» .
                           (35)
                    L’origine, tuttavia, non è un ostacolo da neutralizzare ma, al contrario, un
               elemento da valorizzare. Né sembra più rinviabile, al fine di accrescere la fiducia
               nelle relazioni commerciali in un mercato allargato, il superamento del criterio
               doganale, accertando l’ingannevolezza del riferimento geografico ogni volta che
               sia allestita un’informazione priva di trasparenza se non, proprio, fraudolenta.
               Non in una chiave protezionistica, ma provando a creare relazioni più stabili e
               sicure.

               (34)  Trib. Nocera Inferiore, 3 settembre 2012, n. 404, in Dir. giur. agr. al. amb., 2012, 561, con mia
                    nota, Origine doganale e trasformazione sostanziale. Quando «annacquare» il (concentrato di pomodoro)
                    Made in Italy è un reato.
               (35)  FRANCESCHELLI V., «Made in Italy» much ado about nothing?, in Studi in memoria, di PAOLA FRASSI,
                    Milano, 2010, 340.

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