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INSERTO
3. Provenienza geografica e origine doganale
Il carattere discriminatorio della provenienza è rivelato, in special modo,
dal contenzioso formatosi in ordine alla disciplina sull’etichettatura, ricono-
scendo che il richiamo alla irripetibile originalità dei valori materiali e immate-
riali dei territori, sia rivolto ad aggirare l’ostacolo del divieto di restrizioni quan-
titative alle importazioni, con implicazioni protezionistiche o, comunque, tali da
rappresentare una barriera distorsiva agli scambi, tanto da far ricadere la prefe-
renza sugli alimenti nazionali .
(14)
La ratio della disciplina si ricostruisce, infatti, in ciò che dalla omessa indi-
cazione non discenda alcuna influenza nella motivazione di acquisto, non
facendo il consumatore differenza tra prodotti di uguale genere, se bene di ori-
gine o provenienza diversa .
(15)
Tuttavia, se la menzione dei luoghi sembra offrire l’opportunità di avviare
processi di innovazione imprenditoriale sostenuti da stili di vita condivisi e pro-
muovere l’orientamento di consumo alla ricerca di una più matura consapevo-
lezza alimentare, è il fraintendimento che implica il rinvio all’origine doganale
ad ostacolare un generale approccio al problema della formazione di un nuovo
ordine europeo in cui non sia la tecnica normativa a prevalere sulla diversità
delle esperienze storiche .
(16)
Resta contrario a qualsiasi criterio di ragionevolezza giustificare l’applica-
zione in ambito alimentare, dove più persistenti e radicate sono le identità cul-
turali e linguistiche, di una regola che introduce il montaggio degli ingredienti
per attribuire la provenienza ad un prodotto altrimenti riconoscibile per la loca-
lizzazione della terra e degli animali, le condizioni climatiche, la natura e la bio-
diversità oltre che per la perizia degli agricoltori.
Ne è sintomo eloquente la decisione, ancora della Corte di giustizia ,
(17)
(14) In argomento, v. per tutti F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale,
in Riv. dir. agr., 2000, I, 23; ID., Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicu-
rezza, in Dir. giur. agr. amb., 2004, 201; ID., L’origine dei prodotti alimentari, in Il diritto alimentare tra
comunicazione e sicurezza dei prodotti, a cura di A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, Torino, 2005, 41.
(15) Il riferimento è al combinato disposto dagli artt. 9, par. 1, lett. i) (Elenco delle indicazioni obbli-
gatorie) e 26 (Paese d’origine o luogo di provenienza) del regolamento (UE) 2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori.
(16) Sull’argomento, v. A. DI LAURO, La tutela dell’origine degli alimenti o la composizione im(possibile) del
tempo e dello spazio, in La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel
commercio internazionale, Atti del Convegno, Alessandria 21-22 maggio 2015, a cura di A.
GERMANÒ, V. RUBINO, Milano, 2015, 34.
(17) Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 4 settembre 2019, causa C-686/17, Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen
GmbH. In dottrina, v. F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti alimentari e la Corte di giustizia: un’irrisolta
incertezza, in Riv. dir. al., 2020, n. 3, 59.
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