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             3.  Provenienza geografica e origine doganale
                  Il carattere discriminatorio della provenienza è rivelato, in special modo,
             dal  contenzioso  formatosi  in  ordine  alla  disciplina  sull’etichettatura,  ricono-
             scendo che il richiamo alla irripetibile originalità dei valori materiali e immate-
             riali dei territori, sia rivolto ad aggirare l’ostacolo del divieto di restrizioni quan-
             titative alle importazioni, con implicazioni protezionistiche o, comunque, tali da
             rappresentare una barriera distorsiva agli scambi, tanto da far ricadere la prefe-
             renza sugli alimenti nazionali .
                                         (14)
                  La ratio della disciplina si ricostruisce, infatti, in ciò che dalla omessa indi-
             cazione  non  discenda  alcuna  influenza  nella  motivazione  di  acquisto,  non
             facendo il consumatore differenza tra prodotti di uguale genere, se bene di ori-
             gine o provenienza diversa .
                                      (15)
                  Tuttavia, se la menzione dei luoghi sembra offrire l’opportunità di avviare
             processi di innovazione imprenditoriale sostenuti da stili di vita condivisi e pro-
             muovere l’orientamento di consumo alla ricerca di una più matura consapevo-
             lezza alimentare, è il fraintendimento che implica il rinvio all’origine doganale
             ad ostacolare un generale approccio al problema della formazione di un nuovo
             ordine europeo in cui non sia la tecnica normativa a prevalere sulla diversità
             delle esperienze storiche .
                                    (16)
                  Resta contrario a qualsiasi criterio di ragionevolezza giustificare l’applica-
             zione in ambito alimentare, dove più persistenti e radicate sono le identità cul-
             turali e linguistiche, di una regola che introduce il montaggio degli ingredienti
             per attribuire la provenienza ad un prodotto altrimenti riconoscibile per la loca-
             lizzazione della terra e degli animali, le condizioni climatiche, la natura e la bio-
             diversità oltre che per la perizia degli agricoltori.
                  Ne è sintomo eloquente la decisione, ancora della Corte di giustizia ,
                                                                                      (17)
             (14)  In argomento, v. per tutti F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti agroalimentari e la qualità territoriale,
                  in Riv. dir. agr., 2000, I, 23; ID., Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicu-
                  rezza, in Dir. giur. agr. amb., 2004, 201; ID., L’origine dei prodotti alimentari, in Il diritto alimentare tra
                  comunicazione e sicurezza dei prodotti, a cura di A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, Torino, 2005, 41.
             (15)  Il riferimento è al combinato disposto dagli artt. 9, par. 1, lett. i) (Elenco delle indicazioni obbli-
                  gatorie) e 26 (Paese d’origine o luogo di provenienza) del regolamento (UE) 2011 del Parlamento
                  europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
                  consumatori.
             (16)  Sull’argomento, v. A. DI LAURO, La tutela dell’origine degli alimenti o la composizione im(possibile) del
                  tempo e dello spazio, in La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel
                  commercio  internazionale,  Atti  del  Convegno,  Alessandria  21-22  maggio  2015,  a  cura  di  A.
                  GERMANÒ, V. RUBINO, Milano, 2015, 34.
             (17)  Cfr.  Corte  di  giustizia,  sentenza  del  4  settembre  2019,  causa  C-686/17,  Zentrale  zur
                  Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV c. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen
                  GmbH. In dottrina, v. F. ALBISINNI, L’origine dei prodotti alimentari e la Corte di giustizia: un’irrisolta
                  incertezza, in Riv. dir. al., 2020, n. 3, 59.

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