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INSERTO
In effetti il fatto tipico dell’art. 517-quater non annette alcun requisito ido-
neidale all’oggetto materiale del reato («... atti ad indurre in inganno il compratore
sull’origine, provenienza e qualità...»: vedi art. 517 c.p.) e neppure esplicita particolari
modalità esecutive dei contegni puniti, in termini di condotta-modo o condot-
ta-risultato. Come nell’art. 474 c.p., la realizzazione dell’inganno nel singolo
acquisto qui non è elemento integrativo della fattispecie, per la quale rilevano,
puramente e semplicemente, le condotte di contraffazione o alterazione ovvero
di vendita o messa in commercio di prodotti contraffatti ritenute pericolose ex
se. Di qui la riconosciuta natura di pericolo dell’incriminazione de qua, per la cui
configurazione non è richiesta l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il
pubblico dei consumatori né che il singolo consumatore resti in concreto ingan-
nato. Perciò il giudice - e prima ancora il pubblico ministero - non è chiamato
ad indagare, agli effetti di questo titolo delittuoso, sul tipo di consumatore-
medio fuorviato cui è destinato normalmente l’alimento contraffatto (ad esem-
pio, acquirente professionale o meno, oppure italiano o estero) ovvero sulla sua
capacità soggettiva di percepire la contraffazione; è sufficiente che accerti la
(dolosa) integrale riproduzione o imitazione abusiva della denominazione di ori-
gine o dell’indicazione geografica protette. Se così è la figura criminosa in esame,
diversamente dal “tralatizio” art. 517 c.p., non mette al riparo l’ordine economi-
co dagli inganni verso i consumatori ma protegge direttamente i diritti di esclu-
siva industriale del titolare della privativa nella prospettiva della tutela dell’eco-
nomia pubblica . Ciò non toglie, naturalmente, che le condotte qui sanzionate
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non provochino anche un danno risarcibile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) nei con-
fronti dei consumatori, in quanto soggetti acquirenti di prodotti agroalimentari
di pregio e qualità inferiore rispetto a quanto in apparenza rappresentato con le
contraffate o alterate indicazioni geografiche o denominazioni di origine .
(8)
2. L’oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denomina-
zioni di origine titolate
L’oggetto materiale delle condotte di contraffazione e alterazione sanzionate
dell’art. 517-quater c.p. è costituito - come anticipato - dalle indicazioni geografiche pro-
tette (IGP) e dalle denominazioni di origine protette (DOP) di prodotti agroalimentari :
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(10)
(7) CINGARI, Commento agli artt. 15, 16 e 17 della legge 23 luglio 2009, in Legislazione pen., 2009, 628.
(8) D’ANDREA, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimen-
tari, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale.
I delitti contro la fede e l’economia pubblica, vol. V, Torino, 2010, 932.
(9) «Le DO e le IG sono protette allorché indichino un legame con il territorio d’origine che attri-
buisce al prodotto specifiche qualità o caratteristiche, o conferisca al medesimo una particolare
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