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                  In effetti il fatto tipico dell’art. 517-quater non annette alcun requisito ido-
             neidale all’oggetto materiale del reato («... atti ad indurre in inganno il compratore
             sull’origine, provenienza e qualità...»: vedi art. 517 c.p.) e neppure esplicita particolari
             modalità esecutive dei contegni puniti, in termini di condotta-modo o condot-
             ta-risultato.  Come  nell’art.  474  c.p.,  la  realizzazione  dell’inganno  nel  singolo
             acquisto qui non è elemento integrativo della fattispecie, per la quale rilevano,
             puramente e semplicemente, le condotte di contraffazione o alterazione ovvero
             di vendita o messa in commercio di prodotti contraffatti ritenute pericolose ex
             se. Di qui la riconosciuta natura di pericolo dell’incriminazione de qua, per la cui
             configurazione non è richiesta l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il
             pubblico dei consumatori né che il singolo consumatore resti in concreto ingan-
             nato. Perciò il giudice - e prima ancora il pubblico ministero - non è chiamato
             ad  indagare,  agli  effetti  di  questo  titolo  delittuoso,  sul  tipo  di  consumatore-
             medio fuorviato cui è destinato normalmente l’alimento contraffatto (ad esem-
             pio, acquirente professionale o meno, oppure italiano o estero) ovvero sulla sua
             capacità soggettiva di percepire la contraffazione; è sufficiente che accerti la
             (dolosa) integrale riproduzione o imitazione abusiva della denominazione di ori-
             gine o dell’indicazione geografica protette. Se così è la figura criminosa in esame,
             diversamente dal “tralatizio” art. 517 c.p., non mette al riparo l’ordine economi-
             co dagli inganni verso i consumatori ma protegge direttamente i diritti di esclu-
             siva industriale del titolare della privativa nella prospettiva della tutela dell’eco-
             nomia pubblica . Ciò non toglie, naturalmente, che le condotte qui sanzionate
                           (7)
             non provochino anche un danno risarcibile (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) nei con-
             fronti dei consumatori, in quanto soggetti acquirenti di prodotti agroalimentari
             di pregio e qualità inferiore rispetto a quanto in apparenza rappresentato con le
             contraffate o alterate indicazioni geografiche o denominazioni di origine .
                                                                                   (8)


             2.  L’oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denomina-
               zioni di origine titolate
                  L’oggetto materiale delle condotte di contraffazione e alterazione sanzionate
             dell’art. 517-quater c.p. è costituito - come anticipato - dalle indicazioni geografiche pro-
             tette (IGP) e dalle denominazioni di origine protette  (DOP) di prodotti agroalimentari :
                                                        (9)
                                                                                      (10)
             (7)  CINGARI, Commento agli artt. 15, 16 e 17 della legge 23 luglio 2009, in Legislazione pen., 2009, 628.
             (8)  D’ANDREA, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimen-
                  tari, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale.
                  I delitti contro la fede e l’economia pubblica, vol. V, Torino, 2010, 932.
             (9)  «Le DO e le IG sono protette allorché indichino un legame con il territorio d’origine che attri-
                  buisce al prodotto specifiche qualità o caratteristiche, o conferisca al medesimo una particolare

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