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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE




               agroalimentari»  e  le  relative  «Linee  guida  illustrative»  elaborati  dalla
               «Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei
               reati in materia agro-alimentare», istituita presso il Ministero della Giustizia con
               d.m. 20 aprile 2015 , e il d.d.l. A.C. 2427, recante “Nuove norme in materia di
                                  (9)
               illeciti  agro-alimentari”,  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  25  febbraio
               2020, presentato alla Camera dei Deputati il successivo 6 marzo e attualmente
               all’esame della Commissione Giustizia (all’interno del quale sono sostanzial-
               mente confluiti i contenuti messi a punto dalla sopra richiamata Commissione
               ministeriale) .
                           (10)
                    Gli obiettivi perseguiti possono ricondursi, per un verso, alla rielabora-
               zione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interes-
               si tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica, l’indu-
               stria e il commercio), al fine di adeguare la disciplina punitiva al cambiamento
               del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari; per
               altro verso, all’individuazione degli strumenti più idonei a contrastare feno-
               meni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso
               condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività
               d’impresa.
                    Al di là degli approcci in chiave delimitativa della categoria dei reati di
               pericolo contro la salute e di rielaborazione del sistema sanzionatorio contro
               le frodi alimentari (con innovazioni sul piano edittale ma soprattutto sulla sfera
               applicativa), l’esigenza di attualizzare l’intervento penale, parametrandolo alla
               consistenza di beni giuridici nuovi, che richiedono, anche in funzione preven-
               tiva, strumenti di tutela diversificati e innovativi, al passo dunque con lo svi-
               luppo delle metodiche e delle tecnologie produttive, si è coerentemente tradot-
               ta, tanto nello Schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione Caselli,
               quanto - e soprattutto - nel d.d.l. A.C. 2427, in un’estensione della responsabi-
               lità amministrativa ai nuovi reati in materia agro-alimentare (con una proposta
               di modifica concernente il d.lgs. n. 231/2001) e nella tipizzazione di un’appo-
               sita delega di funzioni da parte del titolare di impresa alimentare, inserita nella


               (9)   Sulle  Linee  guida  elaborate  dalla  Commissione  Caselli,  nella  versione  presentata  presso
                    l’Expo di Milano il 27 luglio 2015, S. CORBETTA, Brevi note a margine del progetto di riforma dei
                    delitti alimentari contro la salute pubblica, in Dir. pen. proc., 2015, 1343 ss.; C. CUPELLI, Il cammino
                    verso la riforma dei reati in materia agro-alimentare, in Dir. pen. contemp., 3 novembre 2015, 1 ss.;
                    DONINI, Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di
                    politica  criminale  di  riforma  dei  reati  agroalimentari,  in  Dir.  agroalim.,  2016,  207  ss.;  S.  MASINI,
                    Appunti sulla riforma dei reati in materia agro-alimentare, Bari, 2015, 55 ss.
               (10)  D. CASTRONUOVO, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica. Appunti sul d.d.dl. 2427, in Sist.
                    pen., 14 dicembre 2020, 1 ss.; C. CATRINI, Riflessioni sulla codifica di un «peculiare» modello di gestione
                    e organizzazione per il comparto alimentare, cit., 1 ss.

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