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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE
a5) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati,
prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza
degli alimenti;
a6) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, attraverso adeguate
scelte di prevenzione e di controllo;
a7) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.
b. alla presenza, all’interno del modello:
b1) di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte;
b2) di un’articolazione di funzioni tale da garantire adeguate competenze
tecniche e necessari poteri per le attività di verifica, valutazione, gestione e con-
trollo del rischio;
b3) di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello;
b4) di un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del modello
e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
A ciò si accompagna la specificazione della necessità di un riesame con even-
tuale modifica del modello ogni qualvolta siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla leal-
tà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologi-
co. Opportunamente, poi, sono introdotte - ai commi 3 e 4 del nuovo art. 6-bis del
d.lgs. n. 231/2001 - semplificazioni a beneficio di micro, piccole e medie imprese
operanti nel settore, ad esempio riconoscendo la possibilità di assegnare il compito
di vigilanza a un solo soggetto (da individuarsi nell’ambito di un elenco nazionale
appositamente istituito), dotato, oltre che di autonomi poteri di iniziativa e di con-
trollo, di adeguata professionalità e specifica competenza anche (ma non solo) nel
settore alimentare ovvero, per le imprese con meno di dieci dipendenti e un volu-
me d’affari annuo inferiore a due milioni di euro, che sia lo stesso legale rappre-
sentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza
alimentare e della lealtà commerciale (purché abbia frequentato uno specifico
corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività pro-
duttive, organizzato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio).
5.2. Il dibattito: perplessità e prospettive
È stata soprattutto la scelta di una disciplina ad hoc dei modelli di organiz-
zazione e gestione in materia agro-alimentare a stimolare il dibattito, portando
parte della dottrina a metterne in evidenza profili di criticità.
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