Page 67 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 67

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE




                    a5) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati,
               prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza
               degli alimenti;
                    a6) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, attraverso adeguate
               scelte di prevenzione e di controllo;
                    a7) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.
                    b.   alla presenza, all’interno del modello:
                    b1) di idonei sistemi di registrazione delle attività prescritte;
                    b2) di un’articolazione di funzioni tale da garantire adeguate competenze
               tecniche e necessari poteri per le attività di verifica, valutazione, gestione e con-
               trollo del rischio;
                    b3) di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
               misure indicate nel modello;
                    b4) di un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del modello
               e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
                    A ciò si accompagna la specificazione della necessità di un riesame con even-
               tuale modifica del modello ogni qualvolta siano scoperte violazioni significative
               delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla leal-
               tà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti
               nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologi-
               co. Opportunamente, poi, sono introdotte - ai commi 3 e 4 del nuovo art. 6-bis del
               d.lgs. n. 231/2001 - semplificazioni a beneficio di micro, piccole e medie imprese
               operanti nel settore, ad esempio riconoscendo la possibilità di assegnare il compito
               di vigilanza a un solo soggetto (da individuarsi nell’ambito di un elenco nazionale
               appositamente istituito), dotato, oltre che di autonomi poteri di iniziativa e di con-
               trollo, di adeguata professionalità e specifica competenza anche (ma non solo) nel
               settore alimentare ovvero, per le imprese con meno di dieci dipendenti e un volu-
               me d’affari annuo inferiore a due milioni di euro, che sia lo stesso legale rappre-
               sentante o delegato a svolgere i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza
               alimentare e della lealtà commerciale (purché abbia frequentato uno specifico
               corso di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività pro-
               duttive, organizzato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di
               Bolzano nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio).

               5.2. Il dibattito: perplessità e prospettive
                    È stata soprattutto la scelta di una disciplina ad hoc dei modelli di organiz-
               zazione e gestione in materia agro-alimentare a stimolare il dibattito, portando
               parte della dottrina a metterne in evidenza profili di criticità.


                                                                                         65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72