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INSERTO
Le più immediate perplessità hanno riguardato, da un lato, il rischio che
alcune delle previsioni possano risultare eccessivamente generiche o addirittura
eccentriche rispetto alle peculiari caratteristiche delle imprese agroalimentari ;
(15)
dall’altro, l’opposto timore che i dettagliati e stringenti oneri contenutistici che,
attraverso il meccanismo congegnato, vengono a ricadere - per quanto attiene
più specificamente le aree di rischio legate alla commissione di questi peculiari
reati - sulle stesse imprese agroalimentari, possano determinare un sensibile
incremento dei costi gestionali e degli oneri burocratici, che verrebbero a som-
marsi alla difficile attuabilità in concreto di questa tipologia di modello.
Queste ultime obiezioni paiono non cogliere nel segno, visto che la paven-
tata impossibilità di una concreta ed effettiva attuazione delle previsioni di cui
all’art. 6-bis, per via dei «draconiani» obblighi giuridici imposti a tutti i livelli
della catena agro-alimentare, potrebbe essere agevolmente superata, ricordando
come ogni impresa - e dunque anche quella alimentare - sia già oggi tenuta a
rispettare gli obblighi specifici corrispondenti all’attività concretamente svolta;
ed è su tali specifici obblighi che andrebbe per l’appunto ritagliato il modello di
organizzazione e gestione. Va anche ricordato, poi, come tali «ulteriori obblighi»
risultino a ben vedere ampiamente sovrapponibili all’odierno piano di autocon-
trollo che ciascuna impresa alimentare deve adottare ai sensi dell’art. 5 del Reg.
n. 852 del 2004, essendo richiesto in tutte e due le ipotesi di elaborare protocolli
organizzativi e regole cautelari diretti a garantire la sicurezza del processo pro-
duttivo e degli alimenti posti in commercio .
(16)
Non ci si allontanerebbe molto, in fondo, da quanto avviene da tempo nel
settore della sicurezza sul lavoro e dai relativi requisiti per l’efficacia esimente
del modello contenuti all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, ove sono elencati tutti gli
obblighi di sicurezza, con sottinteso il principio per cui ciascuna impresa sarà
chiamata ad impostare il proprio modello esclusivamente su quegli obblighi che
attengono alla specifica attività svolta e ai rischi reato ad essa connessi.
Inoltre, se un aggravio di costi fosse davvero riscontrabile, questo sarebbe
comunque accompagnato da rilevanti benefici in termini di esclusione o attenua-
zione della responsabilità degli enti, con non lievi ritorni anche in termini di
immagine e di miglioramento del sistema interno di compliance; e soprattutto
sarebbe bilanciato da un incremento di garanzia al cospetto dei non indifferenti
rischi penali collegati alla fluida applicazione del d.lgs. n. 231/2001 (e delle relative
(15) G. AMARELLI, Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una
razionalità inesistente, cit., 20.
(16) S. MASINI, Modelli organizzativi e responsabilità dell’impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231),
in Dir. giur. agr. alim. amb., 2012, 79 ss.
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