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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE




                    In vista dell’auspicato avanzamento del cammino parlamentare, può tutta-
               via essere suggerito qualche spunto per tentare di risolvere talune incongruenze
               e asimmetrie.
                    Anzitutto, con riferimento al primo comma dell’art. 6-bis introdotto dal-
               l’art. 5, andrebbe meglio perimetrato l’ambito di applicazione del modello: dalla
               formulazione presentata, infatti, si potrebbe ricavare la potenziale idoneità a
               prevenire (e dunque una efficacia esimente rispetto a) tutti i reati-presupposto
               contenuti nel d.lgs. n. 231/2001 e non solo quindi (come invece intenzione del
               legislatore, che traspare anche dalla relazione di accompagnamento) quelli in
               ambito  strettamente  agro-alimentare;  il  richiamo  al  Reg.  (CE)  n.  178/2002,
               infatti, sembra limitare solo il profilo soggettivo (a quali imprese si applica) e
               non anche selezionare l’ambito oggettivo dei reati cui va riferito il modello.
                    Ancora, in chiave più generale, sarebbe opportuna un’opera di coordina-
               mento sistematico, diretta a compiere una preliminare scelta di campo in sede
               di  normazione:  inserire  tutti  i  modelli  organizzativi  “speciali”  nel  corpo  del
               d.lgs. n. 231/2001 (privilegiando la soluzione qui avanzata) ovvero collocarli
               nelle rispettive normative di settore (è questa la strada percorsa invece nel d.lgs.
               n. 81/2008); qualora si privilegiasse quest’ultima soluzione, la sede più idonea
               di un modello organizzativo per il settore agro-alimentare potrebbe essere la
               legge n. 283/1962, a fianco della disciplina della delega di funzioni e dei mec-
               canismi estintivi.
                    Infine,  nella  medesima  ottica  di  razionalizzazione  sistematica,  sarebbe
               auspicabile inserire meccanismi di raccordo tra le cause speciali di non punibi-
               lità introdotte - anche in ambito agro-alimentare - per la persona fisica autrice
               del reato presupposto e quelle eventualmente previste per gli enti, onde evitare
               possibili irrazionalità nella distribuzione della responsabilità fra autore indivi-
               duale e collettivo.


















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