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INSERTO




                  La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)  e il
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             Patto Universale sui diritti economici (ICECR)  del 10 dicembre 1966 hanno
                                                          (6)
             enucleato con maggior previsione i contenuti minimi dei “diritti culturali” indi-
             viduando un fattore comune nel diritto dell’individuo di partecipare alle espres-
             sioni sociali non strettamente riconducibili all’espletamento dei bisogni materia-
             li primordiali .
                         (7)
                  La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
             immateriale del 17 ottobre 2003  ha incluso nel suo campo di applicazione «le
                                           (8)
             prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure
             gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e spazi culturali associati agli stessi - che la
             comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del
             loro patrimonio culturale» (cfr., art. 2, par. 1).
                  Il paragrafo seguente della norma fonda il patrimonio culturale intangibile
             su tre elementi concreti: la manifestazione di una “pratica” (elemento oggettivo),
             l’esistenza di una “comunità sociale” di riferimento (elemento soggettivo) e uno
             spazio culturale, ossia un contesto geografico o territoriale in cui tutto ciò agisce.
                  La manifestazione di una pratica include anche le tradizioni produttive:
             infatti  la  valorizzazione  economica  dei  prodotti  culturali  non  è,  di  per  sé,
             incompatibile con la cultura, purché non diventi un fattore omologante e sna-
             turante .
                   (9)
             (5)  Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, sottoscritto a New York il 16 dicembre
                  1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, è un Trattato delle Nazioni Unite derivato dalla
                  Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Il suo rispetto viene monitorato dal Comitato per i
                  Diritti Umani cui vengono inviate dagli Stati membri periodiche relazioni riguardanti la sua
                  osservanza. Il Primo Protocollo introduce la possibilità di reclami individuali che vengono
                  esaminati dal Comitato e hanno dato origine alla più estesa giurisprudenza nel sistema ONU
                  sui diritti umani.
             (6)  Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dall’Assemblea
                  Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, completa il già menzio-
                  nato patto sui diritti civili e politici. Il 10 dicembre 2008, l’Assemblea Generale ha adottato
                  con Risoluzione A/RES/63/117, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti
                  economici, sociali e culturali, che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per
                  gravi violazioni dei diritti sociali sanciti nel Patto.
             (7)  Cfr., in particolare, gli artt. 13 e 15 del ICESR che includono fra i diritti culturali il diritto
                  fondamentale all’istruzione, alla partecipazione alla vita culturale, a partecipare al progres-
                  so scientifico e godere dei suoi benefici, nonché il diritto alla protezione degli «interessi
                  morali e materiali» derivanti dalla produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui l’indi-
                  viduo sia autore».
             (8)  Cfr. la Convention for Safeguarding of  the Intangible Cultural Heritage, approvata all’unanimità dalla
                  32° Sessione della Conferenza Generale di Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con
                  legge 27 settembre 2007, n. 167, in GURI, 238 del 12 ottobre 2007.
             (9)  Cfr. T. SCOVAZZI, L’applicazione negli Stati mediterranei della Convenzione UNESCO sulla protezione
                  del patrimonio culturale intangibile, in G. CATALDI, V. GRADO (a cura di), Diritto internazionale e plu-
                  ralità delle culture, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pag. 57.

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