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INSERTO
La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il
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Patto Universale sui diritti economici (ICECR) del 10 dicembre 1966 hanno
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enucleato con maggior previsione i contenuti minimi dei “diritti culturali” indi-
viduando un fattore comune nel diritto dell’individuo di partecipare alle espres-
sioni sociali non strettamente riconducibili all’espletamento dei bisogni materia-
li primordiali .
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La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale del 17 ottobre 2003 ha incluso nel suo campo di applicazione «le
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prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure
gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e spazi culturali associati agli stessi - che la
comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del
loro patrimonio culturale» (cfr., art. 2, par. 1).
Il paragrafo seguente della norma fonda il patrimonio culturale intangibile
su tre elementi concreti: la manifestazione di una “pratica” (elemento oggettivo),
l’esistenza di una “comunità sociale” di riferimento (elemento soggettivo) e uno
spazio culturale, ossia un contesto geografico o territoriale in cui tutto ciò agisce.
La manifestazione di una pratica include anche le tradizioni produttive:
infatti la valorizzazione economica dei prodotti culturali non è, di per sé,
incompatibile con la cultura, purché non diventi un fattore omologante e sna-
turante .
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(5) Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, sottoscritto a New York il 16 dicembre
1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, è un Trattato delle Nazioni Unite derivato dalla
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Il suo rispetto viene monitorato dal Comitato per i
Diritti Umani cui vengono inviate dagli Stati membri periodiche relazioni riguardanti la sua
osservanza. Il Primo Protocollo introduce la possibilità di reclami individuali che vengono
esaminati dal Comitato e hanno dato origine alla più estesa giurisprudenza nel sistema ONU
sui diritti umani.
(6) Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dall’Assemblea
Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, completa il già menzio-
nato patto sui diritti civili e politici. Il 10 dicembre 2008, l’Assemblea Generale ha adottato
con Risoluzione A/RES/63/117, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per
gravi violazioni dei diritti sociali sanciti nel Patto.
(7) Cfr., in particolare, gli artt. 13 e 15 del ICESR che includono fra i diritti culturali il diritto
fondamentale all’istruzione, alla partecipazione alla vita culturale, a partecipare al progres-
so scientifico e godere dei suoi benefici, nonché il diritto alla protezione degli «interessi
morali e materiali» derivanti dalla produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui l’indi-
viduo sia autore».
(8) Cfr. la Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, approvata all’unanimità dalla
32° Sessione della Conferenza Generale di Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con
legge 27 settembre 2007, n. 167, in GURI, 238 del 12 ottobre 2007.
(9) Cfr. T. SCOVAZZI, L’applicazione negli Stati mediterranei della Convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale intangibile, in G. CATALDI, V. GRADO (a cura di), Diritto internazionale e plu-
ralità delle culture, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pag. 57.
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