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CIBO E DIRITTI CULTURALI




               assoluto nelle scelte (…)» poiché «nel momento in cui il cibo diventa un bene
               diffuso (…) si afferma il territorio come contenitore di una nuova differenza: il
               cibo geografico» .
                               (3)
                    In questa sede non è possibile richiamare i numerosissimi significati sim-
               bolici attribuiti al cibo: dalle religioni ai costumi sociali la condivisione di pane
               e vino, la convivialità e lo scambio di esperienze legate a questi momenti rap-
               presentano l’occasione per rinsaldare legami, ritrovare l’identità individuale in
               una identità collettiva, confrontarsi e crescere culturalmente.
                    Se, dunque, il cibo può essere considerato parte della “cultura” e della
               “identità” dei popoli europei, v’è da domandarsi se le dinamiche economiche e
               giuridiche che hanno dominato l’integrazione sovranazionale negli ultimi set-
               tant’anni siano compatibili con il necessario rispetto di questa funzione essen-
               ziale degli alimenti e vadano nella direzione giusta anche per il futuro.


               2.  Diritti culturali e integrazione sovranazionale
                    L’attribuzione al cibo - e, specialmente, alla sua origine geografica e fun-
               zione sociale - di una valenza culturale impone anzitutto di valutare se a livello
               sovranazionale esistano strumenti adeguati a tutelarne l’integrità dagli effetti
               ablativi e snaturanti della globalizzazione.

               2.1. I diritti culturali nel diritto internazionale. Cenni
                    Dal punto di vista giuridico i diritti culturali trovano una prima collocazio-
               ne nell’articolo 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948
                                                                                          (4)
               che, consentendo a ogni individuo di vedere tutelata la propria dignità e il relati-
               vo diritto al libero sviluppo della propria personalità, include esplicitamente un
               riferimento ai diritti economici e culturali, binomio che intuitivamente si rifà a
               quell’insieme di conoscenze, comunicazioni, comportamenti sociali ed espres-
               sioni che identificano la persona nel contesto della realtà sociale da cui origina.
                    Al contempo la disposizione ancora i gruppi sociali ai fattori culturali che
               li distinguono, sicché ben si può dire che la cultura, in quest’ottica, si riferisce
               sempre a delle “relazioni” che danno vita a valori e fattori di condivisione.



               (3)  Cfr. M. MONTANARI, op. ult. cit., pag. 128.
               (4)  Adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948, il cui art. 22 recita: «Ogni
                    individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla rea-
                    lizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
                    l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensa-
                    bili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità». Per ragioni di sintesi si richia-
                    meranno solo alcune fonti internazionali fra le più significative.

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