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CIBO E DIRITTI CULTURALI
assoluto nelle scelte (…)» poiché «nel momento in cui il cibo diventa un bene
diffuso (…) si afferma il territorio come contenitore di una nuova differenza: il
cibo geografico» .
(3)
In questa sede non è possibile richiamare i numerosissimi significati sim-
bolici attribuiti al cibo: dalle religioni ai costumi sociali la condivisione di pane
e vino, la convivialità e lo scambio di esperienze legate a questi momenti rap-
presentano l’occasione per rinsaldare legami, ritrovare l’identità individuale in
una identità collettiva, confrontarsi e crescere culturalmente.
Se, dunque, il cibo può essere considerato parte della “cultura” e della
“identità” dei popoli europei, v’è da domandarsi se le dinamiche economiche e
giuridiche che hanno dominato l’integrazione sovranazionale negli ultimi set-
tant’anni siano compatibili con il necessario rispetto di questa funzione essen-
ziale degli alimenti e vadano nella direzione giusta anche per il futuro.
2. Diritti culturali e integrazione sovranazionale
L’attribuzione al cibo - e, specialmente, alla sua origine geografica e fun-
zione sociale - di una valenza culturale impone anzitutto di valutare se a livello
sovranazionale esistano strumenti adeguati a tutelarne l’integrità dagli effetti
ablativi e snaturanti della globalizzazione.
2.1. I diritti culturali nel diritto internazionale. Cenni
Dal punto di vista giuridico i diritti culturali trovano una prima collocazio-
ne nell’articolo 22 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948
(4)
che, consentendo a ogni individuo di vedere tutelata la propria dignità e il relati-
vo diritto al libero sviluppo della propria personalità, include esplicitamente un
riferimento ai diritti economici e culturali, binomio che intuitivamente si rifà a
quell’insieme di conoscenze, comunicazioni, comportamenti sociali ed espres-
sioni che identificano la persona nel contesto della realtà sociale da cui origina.
Al contempo la disposizione ancora i gruppi sociali ai fattori culturali che
li distinguono, sicché ben si può dire che la cultura, in quest’ottica, si riferisce
sempre a delle “relazioni” che danno vita a valori e fattori di condivisione.
(3) Cfr. M. MONTANARI, op. ult. cit., pag. 128.
(4) Adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948, il cui art. 22 recita: «Ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla rea-
lizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensa-
bili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità». Per ragioni di sintesi si richia-
meranno solo alcune fonti internazionali fra le più significative.
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