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INSERTO
I diritti di terza generazione - non a caso detti anche “nuovi diritti” - sono di
più recente emersione e di meno facile delimitazione.
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Sono diritti di solidarietà che riguardano non tanto i singoli, ma soprattut-
to le collettività: «costituiscono una categoria ancora troppo eterogenea e vaga
per consentirci di capire di cosa esattamente si tratti» .
(7)
Si parte da diritti come all’ambiente, alla pace, allo sviluppo - spesso ormai
riconosciuti anche in Accordi internazionali - per poi aggiungere ulteriori
(8)
diritti collettivi (come all’autodeterminazione dei popoli, alle risorse naturali,
alla partecipazione al patrimonio culturale, alla qualità della vita, all’obiezione di
coscienza) o diritti di gruppi (delle donne, degli anziani, dei bambini, dei disa-
bili, dei migranti) fino ad arrivare a diritti come all’equità intergenerazionale e
(9)
alla sostenibilità, così configurando una tutela anche dei diritti delle generazioni
future .
(10)
Recenti Costituzioni ne riconoscono alcuni come:
il diritto alla pace (Giappone, preambolo; Colombia art. 22);
il diritto alla protezione dell’ambiente (Spagna, art. 45; Portogallo, art.
66; Svizzera, artt. 73 ss.; Brasile artt. 225 ss.; Slovenia art. 72);
i diritti della terza età (Portogallo, art. 72);
i diritti del bambino (Polonia, art. 72);
il diritto al perseguimento della felicità (Giappone, art. 13);
i diritti dei consumatori (Spagna, art. 51);
i diritti delle generazioni future (Giappone, art. 11) e ora anche la
(11)
Costituzione italiana dopo la modifica degli artt. 9 e 41 Cost. (ambiente, soste-
nibilità biodiversità e diritti delle future generazioni).
(6) Si ritiene che la prima elaborazione sia dovuta a Karel VASAK, Pour une troisième gènèration des
droits de l’homme, Inaugural lecture, Tenth Study Session, International Institute of Human
Rights, July 1979.
(7) BOBBIO, L’età dei diritti, cit., XIV.
(8) Ad esempio, Dichiarazione sul diritto allo sviluppo adottata dall’Assemblea generale
dell’ONU nel 1986, Convenzione di Aarhus sull’ambiente, siglata nel 1998 nel quadro della
Commissione delle Nazioni Unite per l’Europa. Per una ricognizione di tali diritti e dei loro
riconoscimenti, DE STEFANI, Diritti umani di terza generazione, in Aggiornamenti sociali, 2009, 11 ss.
(9) In un’ottica restrittiva alcuni ritengono che la terza generazione dei diritti si riferisca solo ai
diritti dei soggetti deboli, mentre tutti gli altri “nuovi” diritti sono da far transitare nella quarta
generazione (PÉREZ LUÑO, Le generazioni dei diritti umani, in Nuovi diritti dell’età tecnologica, a cura
di F. RICCOBONO, Milano 1991, 139-41, 145 s.).
(10) BIFULCO, Diritto e generazioni future. Profili giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano,
2013; D’ALOIA, Generazioni future, in Enc. Dir. - Annali, IX, Milano, 2016, 331 ss.
(11) Secondo cui: «Non sarà impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti fondamentali
dell’uomo. Tali diritti fondamentali dell’uomo, garantiti al popolo dalla presente
Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti
eterni ed inviolabili».
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