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DIRITTI E MADE IN ITALY
I diritti di prima generazione sono legati alle libertà classiche e alla partecipa-
zione politica. Nascono dai movimenti rivoluzionari statunitense e francese e
servono a proteggere gli uomini, prima ancora dei cittadini, dalle ingerenze dello
Stato. Si tratta di diritti quali la libertà personale, la libertà di pensiero, di religio-
ne, di comunicazione, di espressione, di riunione, di associazione nonché i diritti
di partecipazione politica. Sono anche individuati come diritti della persona (o
della personalità) , in quanto legati strettamente alla libertà corporea della per-
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sona. Oppure anche come libertà negative, per sottolineare che comportano
soprattutto un obbligo di astensione da parte dello Stato e dei poteri pubblici.
I diritti di seconda generazione appaiono come declinazioni della eguaglianza
intesa in senso non solo formale, ma anche sostanziale. Emergono all’inizio del
Novecento (Germania, URSS) e si consolidano nelle Costituzioni del secondo
dopoguerra. Molti li definiscono diritti sociali (o “socialisti”, in quanto di matri-
ce socialista). Sono diritti che mirano al miglioramento delle condizioni di vita
del cittadino, comprendendo diritti di natura lavorativa, economica, sociale e cul-
turale, quali i diritti al lavoro, alla sicurezza sociale, all’istruzione, alla salute, alla
casa. Sono fattispecie che per la loro piena esplicazione non comportano soltan-
to una azione negativa da parte dello Stato (come in genere per i diritti di libertà),
ma piuttosto azioni concrete, che spesso comportano costi a carico della finanza
pubblica. In altri termini, non sono richieste di limiti al potere, ma richieste allo
stesso potere di interventi protettivi. Non a caso si parla di “diritti positivi”. I
diritti di seconda generazione sono inoltre “condizionati”; nel senso che dipen-
dono quanto alla effettiva realizzazione dalle decisioni della Autorità pubblica.
Interessante il tentativo di alcune Costituzioni recenti di assegnare quote minime
di bilancio ai singoli diritti sociali (ad esempio l’articolo 212 Cost. Brasile) .
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Le prime due generazioni dei diritti sono alquanto diffuse e consolidate in
gran parte degli Stati, vengono tutelate nelle Costituzioni e trovano sostegno a
livello internazionale. Basti richiamare la Dichiarazione universale ONU del
1948 (che elenca diritti di “prima” generazione negli artt. dal 3 al 21 e di “secon-
da” dall’art. 22 al 27) e i due Patti internazionali adottati sempre in sede ONU
nel 1966 che non a caso sanciscono, da una parte, i civili e politici e, dall’altra, i
diritti economici, sociali e culturali.
(4) L’espressione viene utilizzata, ad esempio, nell’art. 24 della legge n. 218/1995, di riforma del
diritto internazionale privato: «L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto».
(5) Secondo cui: «Annualmente, non meno del diciotto per cento, da parte dell’Unione, e come
minimo il venticinque per cento, da parte degli Stati, del Distretto Federale e dei Comuni,
delle entrate risultanti da imposte, comprese quelle derivanti da trasferimenti, saranno desti-
nati al mantenimento e allo sviluppo dell’insegnamento» (v. anche artt. 195 e 204).
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