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DIRITTI E MADE IN ITALY




                    I diritti di prima generazione sono legati alle libertà classiche e alla partecipa-
               zione politica. Nascono dai movimenti rivoluzionari statunitense e francese e
               servono a proteggere gli uomini, prima ancora dei cittadini, dalle ingerenze dello
               Stato. Si tratta di diritti quali la libertà personale, la libertà di pensiero, di religio-
               ne, di comunicazione, di espressione, di riunione, di associazione nonché i diritti
               di partecipazione politica. Sono anche individuati come diritti della persona (o
               della personalità) , in quanto legati strettamente alla libertà corporea della per-
                                (4)
               sona.  Oppure  anche  come  libertà  negative,  per  sottolineare  che  comportano
               soprattutto un obbligo di astensione da parte dello Stato e dei poteri pubblici.
                    I diritti di seconda generazione appaiono come declinazioni della eguaglianza
               intesa in senso non solo formale, ma anche sostanziale. Emergono all’inizio del
               Novecento (Germania, URSS) e si consolidano nelle Costituzioni del secondo
               dopoguerra. Molti li definiscono diritti sociali (o “socialisti”, in quanto di matri-
               ce socialista). Sono diritti che mirano al miglioramento delle condizioni di vita
               del cittadino, comprendendo diritti di natura lavorativa, economica, sociale e cul-
               turale, quali i diritti al lavoro, alla sicurezza sociale, all’istruzione, alla salute, alla
               casa. Sono fattispecie che per la loro piena esplicazione non comportano soltan-
               to una azione negativa da parte dello Stato (come in genere per i diritti di libertà),
               ma piuttosto azioni concrete, che spesso comportano costi a carico della finanza
               pubblica. In altri termini, non sono richieste di limiti al potere, ma richieste allo
               stesso potere di interventi protettivi. Non a caso si parla di “diritti positivi”. I
               diritti di seconda generazione sono inoltre “condizionati”; nel senso che dipen-
               dono quanto alla effettiva realizzazione dalle decisioni della Autorità pubblica.
               Interessante il tentativo di alcune Costituzioni recenti di assegnare quote minime
               di bilancio ai singoli diritti sociali (ad esempio l’articolo 212 Cost. Brasile) .
                                                                                      (5)
                    Le prime due generazioni dei diritti sono alquanto diffuse e consolidate in
               gran parte degli Stati, vengono tutelate nelle Costituzioni e trovano sostegno a
               livello  internazionale.  Basti  richiamare  la  Dichiarazione  universale  ONU  del
               1948 (che elenca diritti di “prima” generazione negli artt. dal 3 al 21 e di “secon-
               da” dall’art. 22 al 27) e i due Patti internazionali adottati sempre in sede ONU
               nel 1966 che non a caso sanciscono, da una parte, i civili e politici e, dall’altra, i
               diritti economici, sociali e culturali.
               (4)  L’espressione viene utilizzata, ad esempio, nell’art. 24 della legge n. 218/1995, di riforma del
                    diritto internazionale privato: «L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono
                    regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
                    famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto».
               (5)  Secondo cui: «Annualmente, non meno del diciotto per cento, da parte dell’Unione, e come
                    minimo il venticinque per cento, da parte degli Stati, del Distretto Federale e dei Comuni,
                    delle entrate risultanti da imposte, comprese quelle derivanti da trasferimenti, saranno desti-
                    nati al mantenimento e allo sviluppo dell’insegnamento» (v. anche artt. 195 e 204).

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