Page 6 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 6
INSERTO
and to the fourth generation of rights, which include all rights related to the field of technological evolution.
Wanting to bring the effects of the protection of Made in Italy back into this framework, it is noted that
what emerges are above all positions that are placed between the second and third generation, protecting the
forms of work and property, but also rights to collective management such as the environment, sustaina-
bility, biodiversity and healthiness of food.
!
Tutelare il made in Italy non è soltanto una questione economica. Ma è
anche una forma di tutela di un patrimonio identitario della comunità italiana,
che ha una serie di riflessi su una serie di diritti individuali e collettivi come la
tutela della proprietà, la libertà di impresa, la tutela dell’ambiente e della biodi-
versità, il diritto al cibo sano. Per comprendere meglio come la tutela del made
in Italy si possa riflettere sui diritti umani, occorre collocare questi ultimi nel
panorama della tutela dei diritti, che negli ultimi anni si è sempre più andato
arricchendo e diversificando, tanto che già trent’anni orsono Norberto Bobbio
rilevò che siamo giunti a quella che si può chiamare “l’età dei diritti”.
Come sappiamo, l’evoluzione storica dei diritti può essere classificata
anche in base alle loro “generazioni”. Si parte dalla considerazione che l’elenco
dei diritti è una classe variabile: «va modificandosi col mutare delle condizioni
storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi dispo-
nibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche e così via» .
(1)
Non a caso diritti che erano stati dichiarati “sacri e inviolabili” alla fine del
Settecento, come la proprietà, sono stati sottoposti a limitazioni radicali nelle
Costituzioni successive. Mentre i diritti definiti “sociali” oggi proclamati con
grande solennità, erano ignoti fino a tutta la prima metà dell’Ottocento. E,
ancora, il futuro farà emergere diritti che oggi possiamo solo immaginare, in
relazione all’evoluzione digitale (diritti delle macchine). In fondo i diritti dell’uo-
mo non sono nati tutti insieme, all’improvviso, ma sono e restano comunque
diritti storici, cioè legati puntualmente alla tutela di determinate posizioni contro
i poteri, in date epoche .
(2)
In tale impostazione si è pensato di distinguere - a fini dogmatici - quattro
“generazioni” di diritti , comunque tenendo sempre presente che le generazio-
(3)
ni successive non sostituiscono le precedenti ma accrescono la “famiglia” dei
diritti.
(1) Così BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990, 9.
(2) Cfr. PECES BARBA MARTINEZ, Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales,
in Anuario de derechos humanos, IV, Madrid, 1986-87, 219 ss.
(3) Cfr. soprattutto BOBBIO, L’età dei diritti, cit.
4