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             and to the fourth generation of  rights, which include all rights related to the field of  technological evolution.
             Wanting to bring the effects of  the protection of  Made in Italy back into this framework, it is noted that
             what emerges are above all positions that are placed between the second and third generation, protecting the
             forms of  work and property, but also rights to collective management such as the environment, sustaina-
             bility, biodiversity and healthiness of  food.
                                             !

                  Tutelare il made in Italy non è soltanto una questione economica. Ma è
             anche una forma di tutela di un patrimonio identitario della comunità italiana,
             che ha una serie di riflessi su una serie di diritti individuali e collettivi come la
             tutela della proprietà, la libertà di impresa, la tutela dell’ambiente e della biodi-
             versità, il diritto al cibo sano. Per comprendere meglio come la tutela del made
             in Italy si possa riflettere sui diritti umani, occorre collocare questi ultimi nel
             panorama della tutela dei diritti, che negli ultimi anni si è sempre più andato
             arricchendo e diversificando, tanto che già trent’anni orsono Norberto Bobbio
             rilevò che siamo giunti a quella che si può chiamare “l’età dei diritti”.
                  Come  sappiamo,  l’evoluzione  storica  dei  diritti  può  essere  classificata
             anche in base alle loro “generazioni”. Si parte dalla considerazione che l’elenco
             dei diritti è una classe variabile: «va modificandosi col mutare delle condizioni
             storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi dispo-
             nibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche e così via» .
                                                                               (1)
                  Non a caso diritti che erano stati dichiarati “sacri e inviolabili” alla fine del
             Settecento, come la proprietà, sono stati sottoposti a limitazioni radicali nelle
             Costituzioni successive. Mentre i diritti definiti “sociali” oggi proclamati con
             grande  solennità,  erano  ignoti  fino  a  tutta  la  prima  metà  dell’Ottocento.  E,
             ancora, il futuro farà emergere diritti che oggi possiamo solo immaginare, in
             relazione all’evoluzione digitale (diritti delle macchine). In fondo i diritti dell’uo-
             mo non sono nati tutti insieme, all’improvviso, ma sono e restano comunque
             diritti storici, cioè legati puntualmente alla tutela di determinate posizioni contro
             i poteri, in date epoche .
                                   (2)
                  In tale impostazione si è pensato di distinguere - a fini dogmatici - quattro
             “generazioni” di diritti , comunque tenendo sempre presente che le generazio-
                                  (3)
             ni successive non sostituiscono le precedenti ma accrescono la “famiglia” dei
             diritti.


             (1)  Così BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990, 9.
             (2)  Cfr. PECES BARBA MARTINEZ, Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales,
                  in Anuario de derechos humanos, IV, Madrid, 1986-87, 219 ss.
             (3)  Cfr. soprattutto BOBBIO, L’età dei diritti, cit.

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