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INSERTO
Laddove il problema sia di “sicurezza” nulla quaestio: le valutazioni sono
chiaramente di carattere scientifico e nelle - rare - occasioni in cui ci si trovi di
fronte a un dubbio persistente è sempre possibile fare ricorso al cosiddetto
“principio di precauzione” (sancito, per il settore alimentare, dall’articolo 7 del
Regolamento (Ue) n. 178/2002 ).
(12)
Molto più complesso appare l’assolvimento dell’onere della prova gravan-
te sullo Stato quando di mezzo vi sia la composizione di un alimento, la tutela
della sua origine o l’individuazione di misure atte a valorizzarne il ruolo tradi-
zionale nella società. L’approccio della giurisprudenza Ue a questa tematica,
infatti, sconta una preoccupazione tanto antica quanto la nascita della
Comunità stessa, ossia la necessità di garantire l’unità del mercato europeo
attraverso l’interpenetrazione economica.
Tutto ciò che tende a “distinguere” viene percepito come potenzialmente
divisivo e, dunque, un ostacolo da eliminare, se non vi sono ragioni di ordine
generale (dunque: interessi pubblici prioritari) per preservare questa eccezione.
Nell’ottica descritta si coglie la difficoltà di far valere il discorso culturale,
per sua natura dai confini incerti e soggetto ad evoluzione nel tempo. Lo stesso
concetto di cultura appare di difficile definizione laddove si consideri l’incidenza
determinante dell’approccio metodologico seguito: da una parte quello antropo-
logico-sociologico, dall’altra quello storico-filosofico o quello economico .
(13)
La Corte di giustizia, pur qualificando la cultura come obiettivo legittimo
di interesse generale, ha in primo luogo escluso che su questa base possano tro-
vare giustificazione normative nazionali che non abbiano quale oggetto princi-
pale e predominante la protezione di una specifica espressione culturale .
(14)
In secondo luogo le eccezioni di cui sopra sono state ricondotte al con-
cetto generale di “ordine pubblico”, ossia a quelle fattispecie in cui «oltre alla
perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge» sussi-
(12) Cfr. il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza ali-
mentare, in GUUE, legge 31 del 1° febbraio 2002, pagg. 1 ss.
(13) Cfr., a titolo meramente esemplificativo, H. NIEC (ed.), Cultural rights and wrongs: a collection of
essays in commemoration of the 50 anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO,
th
Paris, 1998; A. EIDE, C.K.A. ROSAS (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook, Leiden-
Boston, Brill-Nijhoff, 2001; F. LORENZINI, A. F. VRDOLJAK (eds.), International Law for Common
Goods. Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature, Oxford, Hart Publishing, 2014;
E. PSYCHOGIOPOULOU (ed.), Cultural Governance and the European Union. Protecting and Promoting
Cultural Diversity in Europe, New York, Palgrave Mc Millan, 2015; A. JAKUBOWSKI (ed.), Cultural
Rights as Collective Rights. An International law perspective, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2016.
(14) Cfr., a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di giustizia CE 23 febbraio 1999, causa
C-42/97, Parlamento europeo c. Consiglio, in Racc., 1999, pagg. I-869 ss., punti 42-43.
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