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                  Laddove il problema sia di “sicurezza” nulla quaestio: le valutazioni sono
             chiaramente di carattere scientifico e nelle - rare - occasioni in cui ci si trovi di
             fronte a un dubbio persistente è sempre possibile fare ricorso al cosiddetto
             “principio di precauzione” (sancito, per il settore alimentare, dall’articolo 7 del
             Regolamento (Ue) n. 178/2002 ).
                                           (12)
                  Molto più complesso appare l’assolvimento dell’onere della prova gravan-
             te sullo Stato quando di mezzo vi sia la composizione di un alimento, la tutela
             della sua origine o l’individuazione di misure atte a valorizzarne il ruolo tradi-
             zionale nella società. L’approccio della giurisprudenza Ue a questa tematica,
             infatti,  sconta  una  preoccupazione  tanto  antica  quanto  la  nascita  della
             Comunità  stessa,  ossia  la  necessità  di  garantire  l’unità  del  mercato  europeo
             attraverso l’interpenetrazione economica.
                  Tutto ciò che tende a “distinguere” viene percepito come potenzialmente
             divisivo e, dunque, un ostacolo da eliminare, se non vi sono ragioni di ordine
             generale (dunque: interessi pubblici prioritari) per preservare questa eccezione.
                  Nell’ottica descritta si coglie la difficoltà di far valere il discorso culturale,
             per sua natura dai confini incerti e soggetto ad evoluzione nel tempo. Lo stesso
             concetto di cultura appare di difficile definizione laddove si consideri l’incidenza
             determinante dell’approccio metodologico seguito: da una parte quello antropo-
             logico-sociologico, dall’altra quello storico-filosofico o quello economico .
                                                                                  (13)
                  La Corte di giustizia, pur qualificando la cultura come obiettivo legittimo
             di interesse generale, ha in primo luogo escluso che su questa base possano tro-
             vare giustificazione normative nazionali che non abbiano quale oggetto princi-
             pale e predominante la protezione di una specifica espressione culturale .
                                                                                  (14)
                  In secondo luogo le eccezioni di cui sopra sono state ricondotte al con-
             cetto generale di “ordine pubblico”, ossia a quelle fattispecie in cui «oltre alla
             perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge» sussi-

             (12)  Cfr. il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 del 28 gennaio
                  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione  alimentare,  istituisce
                  l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza ali-
                  mentare, in GUUE, legge 31 del 1° febbraio 2002, pagg. 1 ss.
             (13)  Cfr., a titolo meramente esemplificativo, H. NIEC (ed.), Cultural rights and wrongs: a collection of
                  essays in commemoration of  the 50  anniversary of  the Universal Declaration of  Human Rights, UNESCO,
                                        th
                  Paris, 1998; A. EIDE, C.K.A. ROSAS (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook, Leiden-
                  Boston, Brill-Nijhoff, 2001; F. LORENZINI, A. F. VRDOLJAK (eds.), International Law for Common
                  Goods. Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature, Oxford, Hart Publishing, 2014;
                  E. PSYCHOGIOPOULOU (ed.), Cultural Governance and the European Union. Protecting and Promoting
                  Cultural Diversity in Europe, New York, Palgrave Mc Millan, 2015; A. JAKUBOWSKI (ed.), Cultural
                  Rights as Collective Rights. An International law perspective, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2016.
             (14)  Cfr., a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di giustizia CE 23 febbraio 1999, causa
                  C-42/97, Parlamento europeo c. Consiglio, in Racc., 1999, pagg. I-869 ss., punti 42-43.

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