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INSERTO
Lo stesso può dirsi con riferimento alla legge tedesca sulla purezza della
birra , alla normativa italiana sulla pasta alimentare , a quella olandese sulla
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produzione dell’Edam o del Gin , alla disciplina scozzese sul Whisky o a
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quella francese sull’Emmenthal , tutte parimenti trafitte dal principio del mutuo
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riconoscimento né più, né meno di quanto è accaduto con le varie normative
nazionali sul “made in” poste a difesa del know-how locale e delle tradizioni
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produttive nazionali.
In definitiva, appare un dato costante nella giurisprudenza della Corte il
fatto che, quanto più la fattispecie sottoposta a valutazione assume rilievo e
impatto economico, tanto più le considerazioni circa la sussistenza di un motivo
“impellente” di interesse generale come la cultura soffrono, e devono manife-
starsi in modo evidente per superare il test della “proporzionalità”.
3. Valutazioni conclusive
La disamina sopra compiuta mostra quanta strada debba ancora essere
fatta per riconciliare il sentimento diffuso circa la necessità di preservare la
diversità dell’attitudine ablativa della globalizzazione con l’orientamento funzio-
nalista della giurisprudenza sovranazionale.
Nondimeno vi sono segnali incoraggianti in questa direzione.
La crescita del ruolo del consumatore e dei suoi diritti fondamentali all’auto-
determinazione e all’informazione in una “Comunità di diritto” (come l’Unione è
stata definita dalla stessa Corte di giustizia) rappresentano, forse, il fronte più avan-
zato nel senso auspicato. La tutela del consumatore è, ormai, entrata anche formal-
mente a far parte dei principi “costituzionali” dell’Unione, dopo che l’art. 36 della
Carta dei diritti fondamentali Ue l’ha richiamata esplicitamente e le numerose
norme dedicate alla tutela e allo sviluppo dell’individuo le hanno dato sostanza.
(19) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione c. Repubblica
federale di Germania, in Racc., 1987, pagg. 1227 ss.
(20) Le sentenze gemelle 14 luglio 1988, causa 407/85, Drei Glocken GmbH, in Racc., 1988, pagg.
4233 ss. e causa 90/86, proc. pen. c. Giorgio Zoni, in Racc., 1988, pagg. 4285 ss.
(21) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, in Racc.,
1988, pagg. 4907ss., relativa alla ricetta tradizionale del noto formaggio Edam.
(22) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro BV, in Racc.,
1985, pagg. 3739 ss., relativa alla gradazione alcoolica del Gin in Olanda.
(23) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 16 luglio 1998, causa C-136/96, The Scotch Whisky Association,
in Racc., 1998, pagg. I-4586 ss., relativa all’uso della denominazione Whisky per bevande miste.
(24) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 5 dicembre 2000, causa C-448/98, JEAN PIERRE GUIMONT,
cit., relativa alla modalità di fabbricazione e confezionamento del formaggio Emmenthal.
(25) Per le quali, ex plurimis, si veda la sentenza della Corte di giustizia Ue 1° ottobre 2020, causa C-485/18,
Groupe Lactalis c. Premier ministre di Francia et al., in Racc. digit. ECLI:EU:C:2020:763.
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