Page 15 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 15

CIBO E DIRITTI CULTURALI




                    D’altra parte anche il General Comment n. 23 del Comitato dei diritti dell’uo-
               mo all’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici  afferma che la
                                                                           (10)
               cultura può esprimersi anche in un particolare modo di vita associato all’utiliz-
               zazione di risorse naturali, come avviene, ad esempio, nella raccolta dei prodotti
               dell’alimentazione.
                    Da queste semplici considerazioni è possibile inquadrare gli elementi di
               fondo del problema in chiave giuridica: la cultura gode di riconoscimento e
               tutela  internazionale  se  è  espressione  di  tratti  identitari  di  un  determinato
               gruppo sociale e di costumi ripetuti nel tempo in cui l’individuo possa ricono-
               scersi; se, tuttavia, questi gesti, così come i prodotti che li identificano, diven-
               tano “di massa” (si “volgarizzano”) perdono capacità distintiva e fuoriescono
               dall’ambito di copertura offerto dal diritto internazionale per proiettarsi nelle
               dinamiche di mercato regolate dalle disposizioni economiche di ciascun ordi-
               namento.

               2.2. I diritti culturali e il loro ruolo nell’integrazione europea
                    L’attribuzione al cibo e, specialmente, alla sua origine e funzione sociale,
               di una valenza culturale impone di valutare, nell’ottica accennata in precedenza,
               se ciò possa determinare un limite alle logiche di mercato e, nel caso, se vi siano
               margini per fruire delle eccezioni al mutuo riconoscimento sancito dalla giuri-
               sprudenza della Corte di giustizia con riferimento alle misure di effetto equiva-
               lente alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci.
                    Com’è noto l’art. 34 TFUE vieta agli Stati membri il mantenimento in
               vigore o l’introduzione di norme o regole tecniche nazionali che possano costi-
               tuire una restrizione o una misura di effetto equivalente a una restrizione quan-
               titativa delle merci provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea.
                    La norma è stata interpretata nel celebre caso del liquore francese Cassis
               de Dijon  nel senso di imporre agli Stati di accettare sul proprio mercato merci
                       (11)
               realizzate in altri Paesi Ue conformemente alle rispettive norme nazionali, salvo
               che sussistano esigenze imperative di ordine generale (ad esempio, tutela della
               salute, della lealtà commerciale, del patrimonio artistico e culturale nazionale
               ecc.) e sempre a condizione che lo Stato di destinazione dei prodotti controversi
               possa  dimostrare  che  non  esistano  misure  meno  afflittive  rispetto  a  quella
               nazionale controversa (cui si pretende di sottoporre i prodotti in ingresso).


               (10)  Cfr.  il  General  Comment  n.  23  (1994)  CCPR/C/Rev.1/Add.5,  in  http://www.refworld.org/
                    docid/453883fc0.html.
               (11)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG con-
                    tro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, in Racc., 1979, pagg. 649 ss.

                                                                                         13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20