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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Certo è che se alcuni degli strumenti di indagine assegnati al Magistrato
addetto al controllo fossero stati attivati, in epoca non sospetta (nel 1994, in
particolare), le opacità di natura amministrativa (norme di natura finanziario-
contabile) avrebbero potuto essere ridotte, circoscritte, neutralizzate.
Invece, qualcosa è successo nel nostro sistema istituzionale: non possia-
mo, né dobbiamo dimenticarlo.
4.1. E ciò conferma, quindi, l’assunto secondo cui raccontare la storia delle
Istituzioni non è una disciplina inutile, né tanto meno essa è (e rimane) fine a sé
stessa, in quanto è capace di riannodare esistenze apparentemente lontane, di
(26)
riscrivere la storia fornendo di essa un’interpretazione più vera e più profonda .
Nello stesso periodo storico in cui si veniva delineando - come si è già
accennato - un nuovo sistema di strumenti di indagine in capo ai Magistrati
(27)
addetti al controllo della Corte dei conti, il Parlamento nazionale nel 1994, si
induceva alla creazione di una “Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori”.
La sua istituzione, che non ha organismi analoghi né omologhi in altri
ordinamenti europei, è stata evidentemente sopravvalutata dai proponenti il
provvedimento legislativo richiamato; finendo per far credere all’intelligenza di
molti italiani che sarebbe stata sufficiente l’azione di consulenza da essa svolta
per assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti pubblico-privato.
L’interpretazione consolidatasi riguardo all’influenza benefica (di natura regola-
toria) che si riteneva far derivare dal ruolo dell’Autorità in questione non è venuta
meno nel tempo successivo: ne è prova la volontà politica di voler far continuare
a svolgere i compiti di autorità regolatoria nel campo dell’acquisizione, da parte
della Pubblica Amministrazione, sia di beni che di servizi (nel 2006).
L’Autorità è diventata un interlocutore privilegiato del sistema imprendito-
riale, ma, per le sue caratteristiche di “struttura accentrata”, è risultata incapace di
svolgere una efficace azione di contrasto alle anomalie che la stessa classe impren-
ditoriale riteneva di poter generare senza che il sistema potesse (dovesse) essere
(28)
in grado di reagire contro i fenomeni di illegalità che generano corruzione .
(26) V. Marco VILLANI, La misurazione del rendimento nelle pubbliche istituzioni. La definizione dei bisogni
del personale e il costo delle funzioni amministrative, in Il controllo indipendente esterno. Diversi oggetti, diversi
sistemi di valutazione, (a cura di Rosario SCALIA), ed. Bonanno, Acireale, 2020, pagg. 236-245.
(27) La potestà di ricorrere alla Guardia di Finanza è contenuta in un richiamo di legge che risulta
assai poco comprensibile al grande pubblico, (si applica il comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legge 15 novembre 1993, n. 453).
(28) Infatti, la volontà del Parlamento sul tema si è espressa a eccessiva distanza dal documento
di fonte internazionale che ne ha dettato la disciplina la prima volta.
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