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DOTTRINA
al testo-base dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici); deroghe attenuate nel 2012 (art. 52, comma 1,
lett. c), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Norma che si presenta quale naturale corol-
lario di un principio che si viene affermando a seguito della sottoscrizione del
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cosiddetto Fiscal compact, di quell’impegno assunto dall’Italia nel marzo 2012 :
che non si può creare nuovo debito se prima non si estingue quello formatosi
fino a quella data.
Una Nazione, come l’Italia, che ha un debito pubblico che, da almeno cin-
que anni, permane a un livello di 130 punti percentuali rispetto al PIL, mentre
il limite massimo accettato con il Trattato di Maastricht nel 1992 è di sessanta
punti (superiori al PIL), non può permettersi di riversare sulle giovani genera-
zioni - anzi, su quelle future - il peso degli interessi per prestiti, accesi con il
sistema bancario, destinati alla costruzione di opere pubbliche inutili, poiché
sovradimensionate, non necessarie e non gestibili (neppure se affidate a privati).
D’altra parte, nessuna di queste potrà essere portata a compimento se non cessa
la rincorsa ad altro indebitamento per nuove opere pubbliche, che costituiscono
il parto di menti “illuminate”, sopravvenute al posto di comando in ragione del
ricambio voluto dall’elettorato. Un elettorato che rimane affascinato dalle paro-
le suadenti ma che non è stato mai allenato da alcuno a conoscere, a leggere i
dati numerici esposti sul bilancio di una Città Metropolitana, di un Comune, di
una Regione.
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elen-
co annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della for-
mazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta
o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al
CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti».
(22) Recepito nella legge costituzionale n. 1 del 2012. Sul punto, v. Francesco R. DE
MARTINO, Revisione dei Trattati europei, fiscal compact e Costituzione italiana, in Rivista online
dell’AIC, n. 1/2015, pubblicata il 6 febbraio 2015.
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