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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI




                  Amministrazione un potere discrezionale più ampio rispetto al passato (il crite-
                  rio di scelta del contraente più diffuso è stato finora quello del prezzo più basso
                  e, come tale, il meno coinvolgente la responsabilità del decisore…).
                        L’esercizio del potere interdittivo, d’altra parte, che viene intestato
                  all’ANAC si dimostra privo di forza nella misura in cui alcun grado di vincolo
                  può essere imposto a istituzioni la cui autonomia è garantita da norme costitu-
                  zionali; interpretazione della disciplina, peraltro, che rientra tutta nell’area di

                  competenza della magistratura amministrativa.
                        Dal punto di vista della Corte dei conti, l’ANAC non potrà occuparsi di
                  valutare un’opera pubblica sotto il profilo dell’economicità della gestione, sotto
                  quello dei tempi di realizzazione, sotto quello della qualità. Sono questi tutti
                  aspetti di un’area di controllo che solo la Corte dei conti è in grado di presidiare;
                  sia a mezzo del controllo, sia a mezzo della giurisdizione che è chiamata a deci-
                  dere sulla esistenza (o meno) della responsabilità amministrativa.


                  3.  Chi controlla la funzionalità del sistema dei controlli interni?

                        Quindi, prima ancora che a denunciare l’operato del controllore interno al
                  sistema intervenga la Procura regionale, la funzione di controllo di natura pre-
                  ventiva (intesa, piuttosto, come concomitante) dovrebbe essere tenuta a svol-
                  gerla la Sezione regionale di controllo, che è l’articolazione territoriale periferica,
                  per eccellenza, della Corte dei conti.
                        Non c’è alcun dubbio sulla sussistenza di una specifica area di responsa-
                  bilità che è in capo al direttore dei lavori (esercizio di discrezionalità tecnica) di
                  una qualsiasi opera pubblica.

                        Il complesso dei compiti che attengono al controllo in ordine ai tempi di
                  lavorazione così come riguardo alle modalità di lavoro svolto/da svolgere, con
                  evidenti riflessi sui costi dell’opera pubblica, non possono rimanere senza alcun
                                     (19)
                  controllo esterno .
                        In definitiva, il direttore dei lavori, per la tipologia dei compiti cui deve
                                                                                                       (20)
                  adempiere, è tenuto a impiantare un tipico “controllo (interno) di gestione” ,
                  senza la cui attivazione la liquidazione dei SAL (stato di avanzamento lavori)
                  risulta priva di fondamento giuridico.


                  (19)  La sez. Terza, comma 3, della “Dichiarazione”, appunta la sua attenzione sul fatto che
                        «L’istituzione superiore di controllo, in quanto controllore esterno, ha il compito di verificare
                        l’efficacia del controllo interno».
                  (20)  E trattasi di un controllo che «[…] non è limitato ad operazioni specifiche, bensì è esteso a
                        tutto l’insieme delle attività della pubblica amministrazione, inclusi i sistemi organizzativi e
                        amministrativi» (Sez. Quarta, comma 2, “Dichiarazione” cit.).

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