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DOTTRINA




                    Ambedue le leggi reinterpretano, agli inizi degli anni Novanta del XX secolo,
              le due funzioni della Corte dei conti: quella del controllo (art. 100, comma 2, Cost.)
              e quella della giurisdizione che è tenuta ad accertare la responsabilità ammini-
              strativo-contabile (art. 103, Cost.). Una visione che guidò i nostri Padri costi-
              tuenti, memori del pensiero di Camillo Benso, conte di Cavour. Uno statista
              con una lungimirante visione di economista d’azienda, nel momento in cui asse-

              gna alla “prima magistratura dell’Italia unita” un potere: quello di determinare
              con equità la risarcibilità del danno che un operatore pubblico abbia causato
              all’Erario. È in quel momento storico che viene intestata alla magistratura della
              Corte dei conti la potestà di ridurre il danno che la pubblica accusa, il Pubblico
              Ministero presso di essa, abbia ritenuto di addebitare al soggetto colpevole di
              avere violato i suoi doveri d’ufficio. E, tra questi doveri, spicca quello di dover
              rispettare la legge, le sue prescrizioni così come i vincoli imposti all’operato di
              chi decide. Ed è ormai considerato rientrante nell’area della colpa grave (anche
              in ragione della valutazione che di essa ne facevano i giuristi romani: culpa lata
              aequiparatur dolo) qualsiasi comportamento che si traduca in un comportamento

              irrispettoso della legge.

                    2.3.4. È allora questa “chiave di lettura” che occorre utilizzare per indivi-
              duare, nel nuovo “Codice degli appalti”, chi è responsabile di che cosa…
                    Un “Codice” che va letto in maniera sistematica, e tenuto conto degli adem-
              pimenti che sono richiesti a ciascuno degli attori ivi descritti. Soggetti che - nella logi-
              ca assolutamente pervasiva di cui è portatrice la Sezione 3 della “Dichiarazione” -
              ben possono essere catalogati come “organi di controllo interno”.

                    Anche perché l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), non può -
              come non poteva la precedente Autorità dalle cui spoglie è nata  - essere con-
                                                                                      (17)
              siderata che un’istituzione pubblica alla quale il Governo ha assegnato una serie
              di compiti rientranti nella sua area di competenza :
                                                                      (18)
                    ➣ in primo luogo, quello di integrare la normativa posta in essere, in materia
              di salvaguardia della libera concorrenza, dall’Unione europea;
                    ➣ in secondo luogo, di verificare le caratteristiche strutturali delle imprese,
              cioè la loro idoneità a contendersi il mercato;
                    ➣ in terzo luogo, di svolgere consulenza riguardo ad alcuni aspetti del
              sistema procedurale ideato, sistema che, oggi, assegna alla Pubblica


              (17)  L’“Autorità di vigilanza sui lavori pubblici” è stata istituita con la legge 11 febbraio 1994, n. 109
                    (art. 4), a ridosso dell’indagine denominata “Mani pulite”, attivata nel 1992.
              (18)  Prima del 1994, per lo Stato la interpretazione tecnica di un contratto di appalto di lavori era
                    riservata al Consiglio superiore dei lavori pubblici; l’interpretazione giuridica di esso al
                    Consiglio di Stato in sede consultiva.

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