Page 95 - Rassegna 2021-4
P. 95
IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanisti-
ca, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identifica-
zione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongo-
no nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di con-
certo con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi indivi-
duano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, archi-
tettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-econo-
miche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finan-
ziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di pro-
gramma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro appro-
vazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno ses-
santa giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente
della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine
sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esi-
stente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli inter-
venti per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del
solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati
anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma trien-
nale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo infe-
riore a un milione di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali
è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del-
l’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del perso-
nale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi con-
tributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 8 giu-
gno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indi-
cazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
93