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DOTTRINA
Ma il 1994 è stato, per la Corte dei conti, un anno decisivo per iniziare -
ove l’avesse deciso - una sostanziale attività di contrasto alla non sana gestione
finanziaria, alla non sana gestione amministrativa.
Per diversi ordini di ragioni:
➣ Prima ragione: il Legislatore nazionale, da quella data, ha lasciato alla stes-
sa Istituzione superiore di controllo una scelta molto ampia: a) quella di definire
essa stessa l’oggetto delle sue indagini; b) quella di definire il tempo di svolgi-
mento dell’indagine avviata (da uno a tre anni); c) quella di specificare sotto
quale parametro di controllo l’indagine si sarebbe dovuta preferibilmente espli-
citare (ricorso a parametri di economicità; di efficienza; di efficacia, fermo
restando quello della legittimità), anche perché la Dichiarazione di Lima era
stata chiara nell’esprimere questo fondamentale assioma, cioè che - ai sensi del
disposto contenuto nella Sez. 4 (Controllo di legittimità, di regolarità e di
gestione) - «[…] Gli obiettivi del controllo della Istituzione superiore di con-
trollo - la legittimità, la regolarità, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia della
gestione finanziaria - sono in linea di principio di eguale importanza.
L’Istituzione superiore di controllo può, però, nella fattispecie concreta, attri-
buire preminenza ad uno di questi»;
➣ Seconda ragione: il Legislatore ha inteso ridare tono al controllo di legitti-
mità, ampliandone la portata (che si ripeteva da alcuni studiosi essere stata limi-
tata al cosiddetto numerus clausus dell’art. 3, comma 1), a condizione che tale azione
(29)
risultasse deliberata dalle Sezioni Riunite (art. 3, comma 3, legge 20/1994) e
che si fosse avuto contezza del fatto che gli esiti del controllo ex post esercitato
avevano rilevato una diffusa situazione di casi di violazione della legge;
➣ Terza ragione: nel campo dei lavori pubblici, per avere il Legislatore
nazionale limitato il controllo preventivo di legittimità a contratti di importo
superiore al valore in euro stabilito dalla normativa comunitaria e per l’applica-
zione della normativa stessa (art. 3, comma 1, lett. g), legge 20/1994), ma non
agli altri (quelli di importo minore), che sarebbero dovuti rientrare nel campo
di azione del “controllo di gestione”, cioè nell’orbita del controllo ex post, e,
come tale, diventare il vero contenuto dei programmi annuali/pluriennali
approvabili dai Collegi di ciascuna Sezione regionale di controllo.
(29) L’art. 3, comma 3, della legge 20/94 dispone: «3. Norme in materia di controllo della Corte
dei conti - OMISSIS - 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione
motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all’esame della Corte per un periodo determinato. La
Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rima-
nendone l’esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame
alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro».
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