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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Strumenti che devono essere utilizzati in ragione della “complessità” che
caratterizza l’indagine da svolgere:
a)accertamenti diretti;
b)accertamenti delegati;
c)ispezione diretta/affidata a terzi;
d)ricorso a consulenze tecniche.
In questo contesto, assumerà rilievo, qualche anno più tardi, il richiamo
che il Legislatore fa alla legge 7 dicembre 2012, n. 213, (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori dispo-
sizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) ; con essa si consente
(30)
in capo alla magistratura del “controllo sulla gestione” la potestà di utilizzare il
Corpo della Guardia di Finanza. Ora tutto ciò porta dritto a una conclusione: i
giudizi in ordine ai risultati dell’indagine intrapresa e conclusa dal Magistrato
addetto al controllo sulla gestione non possono essere fondati su considerazioni
soggettive, ma solo ed esclusivamente su analisi approfondite.
D’altra parte, i dati/le informazioni richiesti all’istituzione controllata nel
corso dell’indagine programmata, vanno riportati nell’area delle discipline di
supporto alla valutazione delle diverse politiche pubbliche (dalle scienze stati-
stiche all’economia delle organizzazioni, alla scienza dell’amministrazione, alla
specifica economia di ciascun settore che presenta i suoi lati “economici”).
5. Il controllo sul sistema delle opere pubbliche
Il controllo sulle opere pubbliche, riguardato sotto il profilo di maggiore inte-
resse per la Corte dei conti (cioè quello dei tempi/dei costi), non può che richiedere
il ricorso al “metodo della comparazione”. Infatti, si tratta di un controllo che va svolto
“comparativamente” (al fine di determinare, attraverso l’accumulo di esperienze, uno
standard che si dimostri utile per valutare il rispetto di regole tecnico-economiche che
vanno condivise), mettendo in evidenza i tre paradigmi di interesse:
a)tempi;
b)modi;
c)costi dell’azione amministrativa (azione che si concreta nella costruzio-
ne di un’opera pubblica - sia essa un edificio scolastico sia essa una strada - e
che è il frutto di una decisione burocratico-politica per antonomasia).
(30) Sul ricorso alla Guardia di Finanza, v. Come funziona la Sezione regionale di controllo. Il supporto
della Guardia di Finanza (a cura di Rosario SCALIA), in Politiche pubbliche, gestione, controllo, vol.
4.2.13, Istituto “Max Weber”, Roma, 2013, pag. 162. Che si trattò di una conferma di una
facoltà già regolamentata è il rinvio operato dall’art. 3, comma 8, della legge 20/1994, alle
disposizioni contenute nell’art. 2, comma 4, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453.
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