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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI




                  costizzazione effettuata ex ante e che ciò si sarebbe potuto dimostrare necessa-
                  rio per la messa a punto del prezzo-base d’asta. In sostanza, l’applicazione del
                  “metodo del confronto” tra opere dello stesso tipo genera il riallineamento e,
                  quindi, una riduzione quasi spontanea dei costi, generandosi, nel migliore dei
                  casi, evidenti economie di spesa a carico del bilancio pubblico.
                        L’attenzione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è
                  dimostrata particolarmente concentrata a seguire lo stato di attuazione, da parte

                  del Comune di Matera, delle diverse opere pubbliche che avrebbero dovuto fare
                  da supporto alla serie di eventi culturali finanziati sia dallo Stato, sia dalla Regione
                  Basilicata, sia dall’Unione europea, rientranti nella competenza, oltre che nel-
                  l’area di responsabilità, della Fondazione di partecipazione costituita ad hoc.
                        Di conseguenza, ricorrendo, da parte del Magistrato istruttore, a una fitta
                  serie di audizioni con i diversi Soggetti responsabili delle diverse operazioni
                  (procedure amministrative) - dal Sindaco al Segretario generale, dal Ragioniere
                  generale al Responsabile del settore dei lavori pubblici -, si è riusciti ad ottenere
                  una serie di informazioni capaci di assicurare un quadro completo delle azioni
                  che si erano poste in essere per procedere alla aggiudicazione delle diverse

                  opere.
                        Il fatto che all’aggiudicazione dei diversi bandi, da parte delle imprese con-
                  correnti, di cui si è avuto cura di analizzare l’entità e la tipologia di candidatura
                  presentata a ciascuno di essi, non fosse seguita alcuna lamentela, e che quindi
                  non si fosse verificata alcuna occasione di ricorso alla Magistratura amministra-
                  tiva (TAR), destava nel controllore profondi dubbi sulla bontà delle procedure
                  svolte. Infatti, la partecipazione plurima di una o più imprese ai diversi bandi,

                  così come risultava dall’analisi degli atti acquisiti, faceva presupporre la sussi-
                  stenza di un tacito accordo tra concorrenti. Esso, naturalmente, non avrebbe
                  mai potuto essere provato. D’altra parte, le stesse Autorità politiche avevano
                  espresso apprezzamento per l’atteggiamento fortemente propositivo che le
                  ditte concorrenti avevano dimostrato.
                        L’attenzione, quindi, si è spostata, da parte del Magistrato istruttore - come
                  era giusto ipotizzare - sulla realizzazione che le singole opere avrebbero, nei
                  fatti, avuta al fine di verificare - ove ciò fosse stato possibile - quanto della spesa
                  prevista risultasse destinata a remunerare l’attività dell’imprenditore, quanta
                  della stessa risultasse destinata ai lavoratori (costo del lavoro), e quanta, infine,

                  alla acquisizione dei materiali (costo vivi).
                        Un’analisi di tal genere risulta l’unico modo per valutare se il prezzo a base
                  d’asta (elaborato dalle burocrazie) sia congruo, oppure se esso presenti evidenti
                  anomalie di calcolo.


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