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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Attività di controllo concomitante che mai alcuna altra Magistratura può
esercitare e che, invece, risulta pienamente giustificata per lo specifico fine che
si intende perseguire, cioè quello di accertare i tempi di realizzazione di un’ope-
ra pubblica in aderenza al dettato dell’art. 3, comma 4, seconda frase, in cui si
esplicita il richiamo al criterio dei costi (oltre agli altri due, cioè a quelli dei tempi
e dei modi dell’azione amministrativa o tecnico-amministrativa) della legge
20/1994.
D’altra parte, il tempo da utilizzare per il completamento di un’opera
costituisce uno degli elementi del costo globale della stessa. Ed è quell’elemento
che si riduce quando l’organizzazione di una impresa presenta assetti migliori
di quella posseduta dalle altre imprese concorrenti.
I risultati degli accertamenti aventi ad oggetto le diverse opere pubbliche
su cui si è giustamente esercitato controllo sulla gestione si sono rivelati, alla
distanza, eccellenti. E questo va a merito di chi ha svolto l’attività di analisi con
grande intelligenza investigativa e rigore professionale.
Infatti, a parte le diverse denunce presentate alla competente AGO per la
violazione pervicace e reiterata delle disposizioni proprie della legislazione del
lavoro, si sono registrati alcuni fenomeni che la dicono lunga sulla necessità
della presenza della Magistratura del controllo indipendente esterno nel settore
delle opere pubbliche.
Il primo di tali fenomeni è da imputare alla approssimativa valutazione
tecnica - che avrebbe dovuto svolgersi a monte della procedura concorsuale -
relativa allo stato geologico dei luoghi in cui le opere si sarebbero dovute rea-
lizzare; tale scoperta, sopravvenuta in sede di scavi effettuati nell’area, ha indotto
il direttore dei lavori di quel cantiere “impossibile” a dichiarare il ritiro della
ditta vincitrice dalla gara. Così che le risorse finanziarie, destinate a tale opera
obiettivamente irrealizzabile, sono state dirottate altrove a sostenere un altro
intervento più utile.
Il secondo di tali fenomeni, che mettono in evidenza la fragilità del sistema
amministrativo (se non l’incosciente asservimento a certa linea di pensiero che
vedrebbe l’attività di controllo ritardante e, anche, inutile), nonostante l’impe-
gno profuso dalla locale Prefettura nel coinvolgere le imprese nella sottoscrizione
(33)
di diversi “Protocolli di legalità” , è da individuare nel sempre sottaciuto
conflitto di interessi che si verifica, compiacente la legge vigente, tra Uffici
tecnici e imprese: esso è da evidenziare nell’interesse che il personale addetto
(33) Sulla natura giuridica dei Protocolli di legalità, si veda Stefano VINTI, I protocolli di legalità nelle
procedure di evidenza pubblica e il giudice amministrativo come nuovo protagonista nelle politiche anticorru-
zione, in Giust. Amm., anno XVIII, n. 2/2016.
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