Page 110 - Rassegna 2021-4
P. 110
DOTTRINA
ha nell’incrementare il livello del prezzo-base di ogni asta, dato che su tale livello si
calcola l’ammontare di quanto verrà ad esso liquidato sotto forma di incentivi per
lo svolgimento di funzioni tecniche così come previsti dall’art. 113 del decreto legi-
slativo n. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e
dall’art. 1, comma 526, della legge 205/2017.
Così, alla luce di queste semplici considerazioni, torna più prepotente che
mai quella esigenza di giustizia sociale da soddisfare; quella che è rintracciabile
nelle prescrizioni della “Dichiarazione di Lima”, in particolare al quarto comma
della Sezione 21 .
(34)
Ad alcune domande bisogna ancora dare risposta: chi garantisce che le
opere pubbliche posseggano il requisito della qualità? Forse la notoria
Commissione aggiudicatrice dell’appalto?
(34) Sezione 21 (Controllo su contratti e sui lavori pubblici):
1. Le considerevoli spese destinate dalle autorità pubbliche ai contratti e ai lavori pubblici
giustificano un controllo particolarmente approfondito dei fondi utilizzati.
2. La gara pubblica è la procedura da preferirsi per ottenere l’offerta più conveniente per
prezzo e qualità. Qualora la scelta non è basata su una gara pubblica, l’Istituzione superiore
di controllo deve accertarne le ragioni.
3. L’Istituzione superiore di controllo, in sede di controllo dei lavori pubblici, deve promuo-
vere la definizione di norme adeguate a regolamentare l’amministrazione dei lavori pubblici.
4. Il controllo sui lavori pubblici deve riguardare non solo la regolarità dei pagamenti, ma
anche l’efficienza della gestione e la qualità dei lavori di costruzione.
108