Page 115 - Rassegna 2021-4
P. 115

GEOPOLITICA, QUADRO GIURIDICO E GOVERNANCE DELLE AREE NATURALI PROTETTE




                        In tal senso, i limiti urbanistici e commerciali imposti ai residenti e alle
                  imprese operanti in queste aree, il divieto di caccia o le scorrerie della fauna sel-
                  vatica, sono solo alcune delle cause alla base dell’insofferenza delle comunità e,
                  più in generale, di un fenomeno che rischia di allargarsi ulteriormente in assenza
                  di adeguati e tempestivi provvedimenti normativi.


                  3.  Ordinamento e sistema delle aree protette

                        Lo strumento normativo che detta i criteri fondamentali in merito all’isti-
                  tuzione e alla gestione delle aree naturali protette è la legge quadro n. 394 del 1991,
                                                                                                         (9)
                  emanata in attuazione del più esteso e sostanziale principio costituzionale
                  sulla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali.
                        Invero, tale scatto legislativo non scaturisce all’improvviso, ma mira a con-
                  solidare una serie di consuetudini venutesi a creare a seguito di un prolungato
                  periodo di incertezze e di una sostanziale mancanza di regolamentazione riguar-
                                                   (10)
                  dante le aree naturali protette .
                        Fino ad allora, lo schema di intervento prevedeva un’azione diretta

                  dell’Amministrazione centrale che si preoccupava di delimitare le aree e di disci-
                  plinarne la gestione con misure differenziate a seconda dei casi. Con l’introdu-
                  zione della legge n. 349 del 1986 le competenze in materia di protezione della
                  natura, di tutela ambientale e di istituzione di parchi e riserve interregionali ven-
                  gono affidate all’istituendo Ministero dell’Ambiente mediante intesa tra le
                  Regioni . La legge quadro del 1991 ha consentito di unificare i provvedimenti
                          (11)
                  dapprima affidati a singole iniziative in un unico quadro normativo nazionale e
                  di uniformare i criteri relativi alle aree naturali protette di competenza regionale;

                  inoltre, sul piano organizzativo ha fissato i criteri per l’individuazione, la classi-
                  ficazione delle aree naturali protette e la tenuta di un loro elenco ufficiale.


                  (9)   L’art. 9 della Costituzione tutela espressamente il paesaggio, mentre l’art. 117, comma 2, lett. s,
                        contiene una formulazione specifica sulla tutela ambientale, dell’ecosistema e dei beni cultu-
                        rali che rimanda alla legislazione esclusiva dello Stato. Inoltre, con le sentenze n. 210 e n. 641
                        del 1987, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che l’ambiente non è soltanto «un
                        bene giuridico riconosciuto e tutelato da norme», ma che, al pari della salute individuale e
                        collettiva, la sua protezione rappresenta un «valore costituzionale primario».
                  (10)  Alcuni parchi nazionali erano già stati istituiti negli anni Venti (Gran Paradiso e d’Abruzzo)
                        e Trenta (Stelvio e Circeo) dello scorso secolo.
                  (11)  Il DPR 24 luglio 1977, n. 616, ha completato l’iter di organizzazione dello Stato in Regioni
                        e del trasferimento delle funzioni amministrative sulla protezione della natura, sulle riserve e
                        sui parchi naturali, nonché sull’urbanistica. I parchi nazionali e le riserve naturali di rilevanza
                        nazionale sono rimasti di competenza dello Stato. La regionalizzazione ultimata nella metà
                        degli anni Settanta, ha segnato in Italia l’inizio di una diffusa attività di produzione legislativa
                        regionale sulle aree naturali, in anticipo di quasi vent’anni rispetto alla legislazione nazionale.

                                                                                                       113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120