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AGRO ECO AMBIENTE




                    In generale, nell’ambito della gestione e delle prerogative affidate alle isti-
              tuzioni di governo delle aree protette nazionali la normativa stabilisce gli stru-
              menti operativi (piani, regolamenti, nulla-osta) e definisce gli atti con cui le isti-
              tuzioni centrali esercitano il loro potere di partecipazione e vigilanza (program-
              mi, Carta della natura). Anche sul versante regionale la legge quadro individua
              gli strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette, pur ricono-

              scendo alle Regioni la possibilità di prevedere, «con apposito statuto, una diffe-
              renziata forma organizzativa» (articolo 24), purché vengano indicati i criteri alla
              base di tale scelta. È del tutto evidente che lo sforzo maggiore del legislatore si
              sia concentrato prevalentemente sulla gestione dei parchi nazionali, ossia su
              quelle aree principali i cui valori siano «tali da richiedere l’intervento dello Stato
              ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future» (articolo 2,
              comma 1).
                                (17)
                    Gli organi  dell’Ente di gestione del Parco, organismo di diritto pubblico,
              sono sottoposti al controllo e alla vigilanza da parte del Ministero della
              Transizione ecologica. Essi si avvalgono di alcuni strumenti fondamentali che

              definiscono l’esercizio delle attività consentite nell’area (articolo 11 -
              Regolamento del parco), disciplinano l’uso del territorio (articolo 12 - Piano per
              il parco ) e permettono di valutare il rilascio di autorizzazioni o concessioni
                       (18)
              per la realizzazione di opere all’interno del territorio (articolo 13 - Nulla osta).
              A tal proposito, emergono ulteriori conferme riguardo ai profili di Geopolitica
              interna accennati in premessa, ossia ai casi di antagonismo che afferiscono alla
              struttura dell’Ente Parco. Se da un lato taluni auspicano un rafforzamento dei
              suoi connotati in senso tecnico quale organismo con funzioni ordinamentali e

              procedurali da espletarsi secondo principi di natura scientifica, dall’altro lato
              altri rivendicano una  governance più inclusiva degli interessi sostenuti dalla
                                     (19)
              Comunità del parco , anche mediante metodi concertativi con le associazioni
              di categoria (agricoltori, pescatori, artigiani, ecc.) che svolgono la propria attività
              nell’area protetta.

              (17)  Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, la Comunità del parco e il Collegio
                    dei revisori dei conti.
              (18)  In Italia, i parchi nazionali hanno caratteristiche piuttosto eterogenee, in un contesto più
                    ampio di Paese europeo con la maggior biodiversità per numero di specie e processi ecologici
                    (Per approfondimenti, Patrizia FANTILLI, Desirée MARTINOJA,  Aree protette, in Stefano
                    MAGLIA, Codice dell’ambiente, 2015, CELT, Piacenza, pag. 833). La complessità degli enti pre-
                    posti al loro controllo rende complicata la formulazione dei rispettivi piani, soprattutto alla
                    luce del fatto che tali strumenti si intersecano con i progetti legati alla pianificazione territo-
                    riale.
              (19)  La comunità del parco è l’organo consultivo e propositivo dell’Ente costituito dal presidente
                    regionale, da quello provinciale, dai sindaci dei comuni del parco e dai presidenti delle comu-
                    nità montane interessate.

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