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AGRO ECO AMBIENTE




                    Per quanto attiene alle riserve naturali, si tratta di aree che presentano una
              valenza significativa da un punto scientifico e, a differenza dei parchi, la loro
              istituzione ha come obiettivo esclusivo la sola protezione degli ecosistemi; di
              conseguenza, non vi è alcun interesse rispetto alla fruizione antropica nelle
                      (14)
              riserve .
                    Anche all’interno della tipologia delle aree marine  protette  espressa-
                                                                               (15)
              mente richiamate nella legge 394/1991 è possibile rintracciare una limitazione
              totale o parziale delle attività umane.
                    Nella fattispecie, in questi tratti di mare, costieri e non, la gestione della
              pesca, dell’acquacoltura o delle attività turistiche deve svolgersi in ottemperanza
              alle rigorose prescrizioni di legge. Tra le aree naturali protette rientrano, poi,
              alcuni monumenti naturali, parchi provinciali o sub-urbani o le oasi, a gestione
              pubblica o privata (come nel caso delle associazioni ambientaliste), poiché con-
              siderati habitat delle specie a rischio di estinzione. La normativa nazionale con-
              tenuta nella legge quadro sulle aree protette ha ricevuto un ulteriore impulso
                                                                                             (16)
              grazie agli interventi legislativi comunitari che hanno istituito una rete  ecolo-
              gica diffusa nel territorio dell’Unione, ampliando di fatto le tipologie delle aree
              naturali protette.


              4.  Gli enti di gestione e il controllo del territorio
                    La legge n. 394/1991 individua e disciplina l’organizzazione politico-
              amministrativa degli organi di gestione delle aree naturali protette e detta i prin-
              cipi generali ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio. Nel primo caso,

              la legge quadro distingue tra «aree naturali protette nazionali» (Titolo II) e «aree
              naturali protette regionali» (Titolo III); nel secondo caso, vengono fissate le
              sanzioni da irrogare e i relativi rimandi normativi (articolo 30).

              (14)  A seconda del grado di protezione, si distingue principalmente tra riserve naturali integrali,
                    in cui l’accesso è consentito solo per scopi scientifici o di sorveglianza, riserve naturali orien-
                    tate, in cui la presenza umana è consentita ma con diverse limitazioni. Un’ulteriore distinzione
                    riguarda le riserve naturali speciali e infine riserve naturali biogenetiche, istituite al fine di
                    conservare il materiale genetico di alcune specie considerate in pericolo di estinzione.
              (15)  In questa categoria rientrano le aree definite dal Protocollo di Ginevra di cui alla legge 5
                    marzo 1985, n. 127 e quelle individuate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979
                    (Disposizioni per la difesa del mare).
              (16)  La rete «Natura 2000» annovera i Siti di interesse comunitario (SIC), ovvero le Zone Speciali
                    di Conservazione (ZSC) introdotte con la Direttiva 92/43/CEE  Habitat e le Zone di
                    Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CE “Uccelli”. La maggior
                    parte delle zone umide individuare a partire dalla Convenzione Ramsar del 1971 vengono
                    classificate come riserve. Diversamente dalle riserve, le aree appartenenti alla rete non vieta-
                    no o limitano la presenza dell’uomo. La loro individuazione spetta alle Regioni o alle
                    Province autonome in coordinamento con il livello centrale.

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