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AGRO ECO AMBIENTE
Come è stato ampiamente descritto, attribuire un valore a un luogo pone
dunque innumerevoli problemi inerenti alla loro conservazione e alla valorizza-
zione del paesaggio. Tuttavia, ciò non può tradursi solo in atti che impongano
alla popolazione ope legis forme di salvaguardia e di tutela di un bene convincen-
doli che queste azioni siano realmente propedeutiche a processi virtuosi di
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benessere e di crescita economica . In questa dimensione, i geositi (Figura 2)
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e le Zone Economiche Ambientali (ZEA) potrebbero rappresentare una delle
leve strategiche per superare questa impasse, non solo perché forniscono una
dimostrazione scientifica della storia del territorio, ma soprattutto perché fungono
da attrattori culturali, della biodiversità e del progresso economico . Inoltre, le
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ZEA coincidono perfettamente con i territori dei parchi nazionali e prevedono
forme di sostegno, sottoforma di agevolazioni o vantaggi fiscali, per l’avvio al
loro interno di imprese basate su attività economiche ecosostenibili.
L’attuale quadro giuridico delle aree naturali protette, a partire dall’intro-
duzione della legge quadro del 1991, fornisce le basi fondamentali per un’orga-
nizzazione e un monitoraggio di queste realtà ambientali e socio-economiche.
Tuttavia, l’approvazione definitiva degli strumenti gestionali principali previsti
dalla normativa, come nel caso dei piani dei Parchi, è avvenuta con ritardo e
solo in alcuni casi, oppure non è giunta a conclusione in molti altri casi. A com-
plicare ulteriormente questo decisivo passaggio ai fini della pianificazione e del
controllo del territorio vi sono i continui commissariamenti e la mancata com-
posizione dei consigli direttivi degli enti di gestione. A queste difficoltà si
aggiungono ulteriori livelli di criticità che derivano dall’introduzione - per effet-
to del decreto semplificazione - della parità di genere nei consigli direttivi.
In sostanza, sebbene la norma sia condivisibile in linea di principio, la
perentorietà della sua formulazione rischia di trovare scarsa applicazione a
causa della complessità delle procedure di nomina e, conseguentemente, di rap-
presentare essa stessa un fattore addizionale di rallentamento dell’iter.
(24) Sacha M. DE GIOVANNI, Geositi: dalla didattica della Geografia allo sviluppo del territorio, 2021,
Ambiente, Società, Territorio, 1-2, pagg. 47-50.
(25) William A. P. WIMBLEDON, National site selection, a stop on the road to a European Geosite list, 1996,
Geologica Balcanica, 26, pagg. 15-27.
(26) Sacha M. DE GIOVANNI, 2021, op. cit.
(27) Le Zone Economiche Ambientali sono state introdotte dalla legge “Clima” n. 141/2019 e,
in seguito, regolate nel Decreto interministeriale n. 244 del 27 novembre 2020. Nel succes-
sivo decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, noto come decreto “Semplificazione”, sono
state introdotte diverse novità riguardanti le aree protette che hanno modificato prevalente-
mente la legge n. 394/1991 e novellato anche il cosiddetto decreto “Rilancio”. Tra le princi-
pali innovazioni, il combinato disposto ha favorito la concreta attuazione dell’articolo 7 della
legge n. 394/1991 sugli incentivi alle attività nelle aree protette - a distanza di quasi trent’anni
- e la parità di genere nella governance.
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