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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI




                        4.2. A giustificazione di tale auspicabile orientamento (che mai si è affer-
                  mato) è utile richiamare le linee-guida contenute nella Sezione 21 della
                  “Dichiarazione di Lima”:
                        a)il controllo, che è tenuta a svolgere qualsiasi Istituzione superiore di
                  controllo su “contratti e lavori pubblici”, risulta “giustificato” (sic!) dalle “con-

                  siderevoli spese destinate dalle autorità pubbliche” a tale settore (area, quindi,
                  da presidiare più di ogni altra);
                        b)il controllo in questione deve essere “particolarmente approfondito”
                  (modalità di svolgimento dell’indagine).
                        Ed è in considerazione degli esiti di siffatta particolare specie di controllo
                  che si richiede all’Istituzione superiore di controllo di “promuovere la definizio-
                  ne di norme adeguate per regolamentare l’amministrazione dei lavori pubblici”
                  (Sez. 21, comma 3).
                        Da tale linea-guida discende un corollario fondamentale: un esplicito
                  potere propositivo in capo alla Corte dei conti nei riguardi del Legislatore,

                  dovendo suggerire quest’ultimo modifiche e integrazioni che si dovessero ren-
                  dere via via necessarie per il miglioramento della normativa di settore. Ma non
                  è solo questa l’area di intervento assegnata all’Istituzione superiore di controllo,
                  se è vero che, al comma 2 della richiamata Sezione 21, si fissa una regola fon-
                  damentale di comportamento: quella secondo cui la “gara pubblica” è da pre-
                  ferirsi a qualsiasi altra modalità di scelta del contraente. Gara pubblica che va
                  svolta “per ottenere l’offerta più conveniente per prezzo e qualità”.

                        Ancora una volta questa sintetica quanto efficace esposizione del perse-
                  guimento dell’interesse pubblico (quello di conseguire un corretto bilanciamen-
                  to tra qualità e costi) induce a rilevare un atteggiamento di disfavore verso
                  modalità di scelte che non sia quella canonica, e che garantisce (in assenza di
                  condizionamenti interni o esterni) un alto livello di concorrenza tra i parteci-
                  panti alla gara. Tanto da far dire che “qualora la scelta non è basata su una gara
                  pubblica, l’Istituzione superiore di controllo deve accertarne le ragioni”.

                        4.3. Ormai, tra i nuovi e più diversi significati che siamo stati chiamati ad
                  acquisire dal termine “controllo”, quello che si sostanzia nell’accertamento

                  delle ragioni, che hanno indotto qualcuno ad assumere una certa decisione, si
                  dimostra il più chiaramente intelligibile.
                        Nel caso di specie, un accertamento, effettuato da un’Istituzione superiore
                  di controllo, circa la insussistenza delle ragioni che abbiano indotto il decisore
                  competente a effettuare scelte contra legem, significa che in capo a costui si è
                  venuta a determinare un’area di responsabilità.


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