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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI




                        3.3. L’adeguatezza di un bilancio pubblico ai bisogni della comunità deve
                  essere resa conoscibile attraverso specifiche lezioni di economia; lasciando alla
                  magistratura contabile di accertarne la veridicità.
                        Lo richiede l’ordinamento didattico, che è rinvenibile nelle scuole di ogni
                  ordine e grado, dato che così ha previsto il Legislatore nazionale, nel 2008, con

                  la legge 169 del 30 ottobre, art. 1, comma 1, poi confermato con l’art. 1, comma 7,
                  della legge 13 luglio 2015, n. 107.
                        In sostanza, senza conoscere i principi che presidiano la tenuta finanziaria
                  e contabile di un ente pubblico, che può ben costituire occasione di lavoro per
                  professionalità tecniche, come quelle dell’ingegnere o del geometra, non si può
                  avere la giusta dimensione dei fenomeni economici. Non si può capire chi è in
                  grado di effettuare interventi di settore.
                        Non c’è da scoprire l’acqua calda, né c’è spazio per essere positivamente
                  abbagliati da norme che sembrano dettare criteri di scelta del vincitore di un con-
                  corso di opera pubblica diversi rispetto al passato (facendo credere, così, all’opi-

                  nione pubblica che si tratta di novità che hanno capacità taumaturgiche) .
                                                                                                  (23)
                        Probabilmente, il criterio del massimo ribasso sul prezzo-base d’asta non
                  riusciva, negli ultimi tempi, a garantire la qualità dell’opera finale. Ma esso
                  avrebbe avuto, se fosse stato correttamente applicato, un effetto benefico sul
                  sistema delle aziende (consentendo a quelle meglio organizzate e più tecnologi-
                  camente avanzate di assumere posizioni di eccellenza), soprattutto in quei casi
                  in cui la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche era (ed è stata) piena fin

                  dall’inizio.


                        3.4. Il riferimento è a tutti i casi in cui ha operato il “sistema della prote-
                  zione civile”, che ha esteso le regole contra legem del suo agire amministrativo ad
                  aree di gestione diverse da quella sua propria. Comportamento anomalo conte-
                  stato dalla Corte dei conti con esplicita determinazione .
                                                                                (24)
                        Ma in quest’area (ristretta/ampliata fino all’inverosimile) non sono man-
                  cate né la scoperta di casi eclatanti di corruzione né la lievitazione dei costi ini-
                  ziali dell’opera né tanto meno diversi casi in cui c’è stata una ritardata consegna
                  dell’opera ma senza alcuna comminazione di sanzioni.



                  (23)  Il titolo con cui si annuncia, da parte di certa stampa, l’approvazione del nuovo “Codice dei
                        contratti pubblici”, in esecuzione delle direttive comunitarie del 2014, è questo: «Appalti tra-
                        sparenti con stop a varianti e freni alle lobby» (v. La Repubblica - Economia, Finanza & Mercati,
                        del 21 febbraio 2016). Con il pericolo di semplificare la realtà.
                  (24)  V. le deliberazioni della Sezione centrale dello Stato, a firma di Antonio De Salvo, n.
                        16/2010/P del 22 giugno e del 20 luglio 2010, n. 9/2010/P del 6 maggio 2010 e n. 5/2010/P
                        del 4 marzo 2010.

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