Page 94 - Rassegna 2021-4
P. 94

DOTTRINA




                    3.1. Su questo segmento della procedura si sono registrate elaborazioni
              riflessive che si dimostrano poco soddisfacenti per chi intende porre in essere
              un sistema di conoscenza dei costi, soprattutto di quei costi che si riferiscono
              all’utilizzo delle risorse umane. Né tanto meno esse si dimostrano capaci di sod-

              disfare, di per sé, le richieste di informazioni esprimibili dagli stessi livelli di
              governo (uffici tecnici responsabili della elaborazione/esecuzione/compimento
              dell’opera). Anzi, a seguito dell’affermarsi del metodo del “lotto autosufficiente”
              si è pervenuti ad accomodamenti e a compromessi, a seguire la giurisprudenza
              consolidatasi sul tema, che hanno finito per rendere qualsiasi opera “genetica-
              mente destinata a rimanere incompiuta (situazione che - ce lo si augura - con il
              PNRR è da escludere). Non è, quindi, la qualità iniziale del progetto di un’opera
              pubblica a garantirne la piena realizzazione (chi lo afferma è persona in mala-
              fede); ma l’effettiva disponibilità iniziale delle risorse finanziarie destinate a quel
              determinato scopo. Risorse pubbliche - queste ultime - che sono venute, pur-

              troppo, meno nella misura in cui la crisi economica ha determinato l’insorgenza
              - dal 2007 in poi - in capo ai diversi decisori di governo di un orientamento a
              impegnare e, quindi, a liquidare risorse destinate a spese fisse piuttosto che desti-
              nate a investimenti di opere pubbliche, individuate peraltro senza il coinvolgi-
              mento della volontà delle comunità locali. Effetto questo naturalmente determi-
              nato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, e dalla
              Regione agli Enti Locali; trasferimenti, quindi, “trattenuti” al livello di governo
              più alto per assicurare copertura a spese da riconnettersi a due impegni fonda-

              mentali da soddisfare:
                    1. procedere alla riduzione del debito pubblico (acquisto ed estinzione di
              buoni ordinari del Tesoro);
                    2. sostenere politiche sociali capaci di generare consenso elettorale a livello
              di contesto nazionale.

                    3.2. Nel frattempo, si è proceduto, da parte di tutti i livelli di governo, ad
              effettuare uno screening dell’elenco di opere pubbliche cresciuto nel tempo, di legi-
              slatura in legislatura (Stato, Regioni), di mandato in mandato (Province, Comuni).
                    E questa ondata di razionalizzazione dei processi decisionali pubblici, che

              si sarebbe dovuta fondare ab imis su una semplice domanda (di quali opere pub-
              bliche ha bisogno effettivamente la mia comunità?), prende l’avvio dall’applica-
                                                (21)
              zione di una norma introdotta  nel 2008, che ha apportato deroghe sostanziali

              (21)  Il testo dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, specifica «Art. 128.
                    Programmazione dei lavori pubblici, (art. 14, legge 109/1994):
                    1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore

               92
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99