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DOTTRINA
3.1. Su questo segmento della procedura si sono registrate elaborazioni
riflessive che si dimostrano poco soddisfacenti per chi intende porre in essere
un sistema di conoscenza dei costi, soprattutto di quei costi che si riferiscono
all’utilizzo delle risorse umane. Né tanto meno esse si dimostrano capaci di sod-
disfare, di per sé, le richieste di informazioni esprimibili dagli stessi livelli di
governo (uffici tecnici responsabili della elaborazione/esecuzione/compimento
dell’opera). Anzi, a seguito dell’affermarsi del metodo del “lotto autosufficiente”
si è pervenuti ad accomodamenti e a compromessi, a seguire la giurisprudenza
consolidatasi sul tema, che hanno finito per rendere qualsiasi opera “genetica-
mente destinata a rimanere incompiuta (situazione che - ce lo si augura - con il
PNRR è da escludere). Non è, quindi, la qualità iniziale del progetto di un’opera
pubblica a garantirne la piena realizzazione (chi lo afferma è persona in mala-
fede); ma l’effettiva disponibilità iniziale delle risorse finanziarie destinate a quel
determinato scopo. Risorse pubbliche - queste ultime - che sono venute, pur-
troppo, meno nella misura in cui la crisi economica ha determinato l’insorgenza
- dal 2007 in poi - in capo ai diversi decisori di governo di un orientamento a
impegnare e, quindi, a liquidare risorse destinate a spese fisse piuttosto che desti-
nate a investimenti di opere pubbliche, individuate peraltro senza il coinvolgi-
mento della volontà delle comunità locali. Effetto questo naturalmente determi-
nato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, e dalla
Regione agli Enti Locali; trasferimenti, quindi, “trattenuti” al livello di governo
più alto per assicurare copertura a spese da riconnettersi a due impegni fonda-
mentali da soddisfare:
1. procedere alla riduzione del debito pubblico (acquisto ed estinzione di
buoni ordinari del Tesoro);
2. sostenere politiche sociali capaci di generare consenso elettorale a livello
di contesto nazionale.
3.2. Nel frattempo, si è proceduto, da parte di tutti i livelli di governo, ad
effettuare uno screening dell’elenco di opere pubbliche cresciuto nel tempo, di legi-
slatura in legislatura (Stato, Regioni), di mandato in mandato (Province, Comuni).
E questa ondata di razionalizzazione dei processi decisionali pubblici, che
si sarebbe dovuta fondare ab imis su una semplice domanda (di quali opere pub-
bliche ha bisogno effettivamente la mia comunità?), prende l’avvio dall’applica-
(21)
zione di una norma introdotta nel 2008, che ha apportato deroghe sostanziali
(21) Il testo dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, specifica «Art. 128.
Programmazione dei lavori pubblici, (art. 14, legge 109/1994):
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore
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