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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
b)il controllo preventivo può (e deve) limitarsi a verificare la legittimità del
fatto dell’attività amministrativa o finanziaria; mentre il controllo successivo si
può esercitare - rimanendo pienamente libero il campo di scelta del controllore -
ricorrendo ai parametri (unitariamente/separatamente considerati) dell’econo-
micità, dell’efficienza, dell’efficacia;
c)il controllo preventivo (ex ante) di legittimità ha «il vantaggio di poter
impedire il danno prima che questo si verifichi», ma ha «lo svantaggio di creare
un sovraccarico di lavoro e una certa quale incertezza in merito alle responsa-
bilità previste dal diritto pubblico»; mentre il controllo successivo (ex post), sem-
pre che sia esercitato da un’Istituzione superiore di controllo, evidenzia la
responsabilità di coloro che, nel contesto dell’organizzazione, «sono tenuti ad
assumere le decisioni del caso», così come esso «può condurre al risarcimento
(15)
dei danni e può prevenire il ripetersi delle infrazioni».
Un forte, sostanziale messaggio, comunque, è contenuto nella prescrizione
contenuta nella Sezione 2 della “Dichiarazione”: «Il controllo a posteriori è
compito indispensabile di ciascuna Istituzione superiore di controllo indipen-
dentemente dall’esercizio del controllo preventivo».
2.3.3. Che sia questo il campo che può - anzi, deve - essere arato da una
Istituzione superiore di controllo non ci potrebbero essere esitazioni o dubbi: l’og-
getto fondamentale della sua attività è l’analizzare lo stato di esecuzione di una qual-
siasi programma (o progetto) che si fondi sull’utilizzo di risorse pubbliche . A
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voler dare dimostrazione di un sostanziale cambio di visione, rispetto ai tempi di
Cavour, la novità legislativa è da leggere tutta nell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20; una legge che ha una normativa “gemella” (e, per certi aspetti, di natura com-
plementare o integrativa) in quella contenuta nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.
(15) In un senso che non ammette equivoci, l’attività di controllo è tenuta ad alimentare, in via
prioritaria, l’azione del Pubblico Ministero contabile; concetto questo ribadito dall’art. 8 del
“Codice di giustizia contabile”, cioè del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
(16) V. art. 3, comma 4, legge 20/1994, che così dispone: «3. Norme in materia di controllo della
Corte dei conti - OMISSIS - 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché
sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la
regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazio-
ne. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività ammi-
nistrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello
svolgimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri
di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di
referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi,
collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti
pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».
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