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DOTTRINA




                    Essa è considerata, infatti, dai magistrati della Corte dei conti italiana una
              sorta di documento fondamentale di intenti, simile alle Tavole date da Dio a
              Mosè, dove si sono fissati i dieci comandamenti. Tanto da chiederci, nel corso
              della vita lavorativa del magistrato contabile, che è triadica (si può svolgere la
                                                                                             (9)
              funzione di controllo, la funzione requirente, la funzione giudicante) , se si è
              stati capaci di interpretarne, di volta in volta, lo spirito di cui essa è portatrice.

              Dato che i “fondamentali” di una funzione, come di una professione, non cam-
              biano; se mai, vanno interpretati nel tempo nel senso in cui l’ordinamento ne
              modifica i modi del loro dispiegarsi. Ed è assai singolare che, affascinati per
              lungo tempo dal volerci esprimere in una visione puramente giuridica, si sia tra-
              lasciato di guardare le vicende, sulle quali si deve esercitare l’attività di controllo
              indipendente (esterno), anche sotto il profilo economico, cioè, in estrema sin-
              tesi, sottoponendole ad una attenta analisi dei costi, sia ex ante sia ex post. Cultura
              del controllo che diventa tale se si utilizzano gli strumenti propri di una profes-
              sionalità che va, comunque, costruita: quelli che sono propri del “giurista delle
              organizzazioni pubbliche”; come vi sono, nel campo del diritto civile e del diritto

              commerciale, quelli utilizzati dal “giurista d’impresa”. Ma svolgere questa fun-
              zione richiede - come è giusto che sia - il ricorso a “consulenti”, a esperti della
                       (10)
              materia ; senza l’acquisizione del loro punto di vista il controllo - se vuole
              essere sostanziale, e come tale “accettato” nei risultati dal controllato - si riduce
              a ben poco. Da qui l’opportunità di ripercorrere velocemente, nella parte del-
              l’intervento in cui si affronta il tema dei tempi trascorsi per far diventare legge
              i principi fondamentali della “Dichiarazione di Lima” , le tappe ondivaghe di
                                                                           (11)
              una legislazione, soprattutto statale, che sembra essersi preoccupata di non

              creare problemi al “guidatore”.


              (9)   V. Francesco STADERINI, Il controllo sulle Regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale italiano,
                    in Rivista della Corte dei conti, n. 2/2003.
              (10)  In tal senso si esprime l’art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; esso così dispone:
                    «Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti - OMISSIS - 8. Nell’esercizio
                    delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministra-
                    zioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e
                    disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-
                    legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territo-
                    riali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti
                    adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso
                    all’organo generale di direzione. OMISSIS.
              (11)  Gli obiettivi sono indicati nella Premessa, là dove si chiarisce che «[…] le finalità specifiche
                    del controllo delle finanze pubbliche, cioè l’efficace ed appropriata utilizzazione dei fondi
                    pubblici, la ricerca di una sana gestione finanziaria, la regolarità dell’azione amministrativa e
                    la comunicazione delle informazioni alle autorità pubbliche e alla cittadinanza - mediante la
                    pubblicazione di rapporti obiettivi, sono necessari per la stabilità e lo sviluppo degli Stati in
                    conformità ai fini delle Nazioni Unite».

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