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IL RUOLO E LA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
A conferma di tale affermazione vale, per tutte, la questione della ricerca
“bipartisan”, che si è consolidata nel Parlamento nazionale, di preferire la irra-
zionalità delle decisioni in campo urbanistico allo sviluppo armonioso e razio-
nale del territorio.
E una giustificazione la si è data, in un film di qualche anno addietro:
quando si scoprì che, tra gli assessori di un Comune, quello addetto all’ urbani-
stica era stato scelto perché… cieco.
Ma, in compenso, possedeva una grande abilità: sapeva contare.
2.3. È sempre utile richiamare alla memoria lo stato di esecuzione dei
principi “fondamentali” che dovrebbero presidiare lo svolgimento di una fun-
zione pubblica, di una funzione - quella del controllo indipendente esterno -
che il Legislatore nazionale può declinare in maniera differenziata. Le scelte del
Legislatore - costituendo esse un potere della Repubblica - non possono essere
condizionate, ma possono essere sottoposte a valutazione critica, più o meno
benevola, per verificarne, pur sempre, la rispondenza ai fondamentali (o per
prendere atto, e ciò può succedere, dell’allontanamento da essi).
2.3.1. Innanzitutto, cerchiamo di capire perché, in un sistema a democra-
zia diretta e rappresentativa, si deve “fare controllo”. Ma, soprattutto, “che cosa
è il controllo”, come deve essere inteso, e quali finalità tale attività deve perse-
guire da parte di una Istituzione superiore di controllo esterna.
La Sezione 1 della “Dichiarazione” (1977) più volte richiamata specifica
che la funzione del controllo è «principio immanente all’amministrazione delle
finanze pubbliche poiché la gestione dei fondi pubblici è fiduciaria.
Il controllo non è fine a se stesso, bensì rappresenta una componente indi-
spensabile di un sistema di regole che deve evidenziare tempestivamente le
deviazioni dalla norma e le violazioni dei principi di legalità, di efficienza, di
efficacia ed economicità dell’amministrazione finanziaria, in modo da consen-
tire tempestivamente: l’applicazione di provvedimenti correttivi nei casi speci-
fici; il riconoscimento della propria responsabilità da parte dell’organo respon-
sabile; il risarcimento dei danni o l’adozione di provvedimenti che rendano in
futuro impossibile, o perlomeno estremamente difficile, la ripetizione di tali
(12)
violazioni» .
(12) E questo è detto in quanto nella Premessa è dato di leggere che «[…] l’impiego razionale ed
efficiente dei fondi pubblici costituisce una delle condizioni essenziali per assicurare la corret-
ta gestione delle pubbliche finanze e l’efficacia delle decisioni delle competenti autorità» e che
«[…] per conseguire questo obiettivo è indispensabile che ogni Stato abbia una Istituzione
superiore di controllo delle finanze pubbliche, la cui indipendenza sia garantita dalla legge».
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