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DOTTRINA
b)la seconda visione è che eliminando/attenuando i controlli (o riducendo
la responsabilità degli amministratori) non si persegue il bene comune, ma solo
ridando ai dipendenti pubblici il ruolo di “servitori dello Stato” (con una disci-
plina pubblica del rapporto di lavoro, per le qualifiche dirigenziali e per i quadri
direttivi, come prevede l’ordinamento francese o quello tedesco);
c)la terza visione è che bisogna continuare a ridurre/semplificare (cantieri
aperti sul tema) l’attività amministrativa, partendo da una lettura comparativa dei
procedimenti richiesti al cittadino/all’impresa dai diversi livelli di governo, richie-
dendo la collaborazione gratuita degli amministrativisti, in ragione della loro spe-
cifica specializzazione, da far operare, in maniera permanente, presso il CNEL;
d)la quarta visione è che occorre condurre una lotta incessante alle diverse
mafie per attenuare i condizionamenti (diretti o indiretti) da esse esercitati nei
riguardi delle burocrazie, rendendo effettiva la rete anticorruzione che l’ANAC ha
saputo, da qualche anno a questa parte, porre a presidio del principio di legalità;
e)la quinta visione è nella convinzione di dover restituire dignità di ruolo
(1)
alle diverse burocrazie con la ricostituzione di una cultura del buon andamento ,
promossa e diffusa da una unica Agenzia formativa centrale, da rendere presente
sul territorio con specifiche articolazioni periferiche sul territorio delle Regioni
più difficili, cioè a maggior rischio, in modo da uniformare i concetti di sana
gestione amministrativa, di sana gestione contabile, di sana gestione tecnica.
Sembra di ritrovarci a dover affrontare questioni già poste all’attenzione
dell’opinione pubblica, ma non è così. Occorre che si abbia il coraggio morale
di riconoscere che si tratta di questioni che non sono state sottoposte, con la
dovuta metodicità, ad analisi (rectius, a una valutazione che sia preceduta da una
seria attività di controllo, la cui parola non si può accompagnare all’aggettivo
“collaborativo” se non si vuole giocare in quel territorio che alcuni studiosi di
diritto cominciano a chiamare “il terreno della ipocrisia istituzionale”) da parte
della Magistratura del buon andamento e che di esse si sarebbe dovuto occupa-
re fin dal 2009, a seguito della nuova competenza assegnatole dall’art. 11 della
legge n. 15 (cosiddetta “Legge Brunetta”).
Già allora la Corte dei conti - soprattutto quella parte di essa che si
occupa(va) di svolgere con grande dignità (in mezzo a restrizioni di qualsiasi
genere, compresa la disattenzione della classe politica posta alla richiesta reiterata
(1) Per la lettura di tale principio dal punto di vista della Corte Costituzionale quale “Giudice delle
leggi”, si veda il dossier “Il principio di buon andamento dell’Amministrazione nella giurisprudenza della
Corte Costituzionale” (a cura di L. IANNUCCILLI e A. DE TURA), in www.STU_212.pdf, pag. 593.
Si veda, anche, Fabrizio TIGANO, Efficienza amministrativa, principio di buon andamento e ruolo della
Corte dei conti, in La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano, (a cura di Rosario
SCALIA), Ed. Cacucci, Bari, 2020, pagg. 123-146.
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