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DOTTRINA




                    b)la seconda visione è che eliminando/attenuando i controlli (o riducendo
              la responsabilità degli amministratori) non si persegue il bene comune, ma solo
              ridando ai dipendenti pubblici il ruolo di “servitori dello Stato” (con una disci-
              plina pubblica del rapporto di lavoro, per le qualifiche dirigenziali e per i quadri
              direttivi, come prevede l’ordinamento francese o quello tedesco);
                    c)la terza visione è che bisogna continuare a ridurre/semplificare (cantieri

              aperti sul tema) l’attività amministrativa, partendo da una lettura comparativa dei
              procedimenti richiesti al cittadino/all’impresa dai diversi livelli di governo, richie-
              dendo la collaborazione gratuita degli amministrativisti, in ragione della loro spe-
              cifica specializzazione, da far operare, in maniera permanente, presso il CNEL;
                    d)la quarta visione è che occorre condurre una lotta incessante alle diverse
              mafie per attenuare i condizionamenti (diretti o indiretti) da esse esercitati nei
              riguardi delle burocrazie, rendendo effettiva la rete anticorruzione che l’ANAC ha
              saputo, da qualche anno a questa parte, porre a presidio del principio di legalità;
                    e)la quinta visione è nella convinzione di dover restituire dignità di ruolo
                                                                                                     (1)
              alle diverse burocrazie con la ricostituzione di una cultura del buon andamento ,
              promossa e diffusa da una unica Agenzia formativa centrale, da rendere presente
              sul territorio con specifiche articolazioni periferiche sul territorio delle Regioni
              più difficili, cioè a maggior rischio, in modo da uniformare i concetti di sana
              gestione amministrativa, di sana gestione contabile, di sana gestione tecnica.
                    Sembra di ritrovarci a dover affrontare questioni già poste all’attenzione
              dell’opinione pubblica, ma non è così. Occorre che si abbia il coraggio morale
              di riconoscere che si tratta di questioni che non sono state sottoposte, con la
              dovuta metodicità, ad analisi (rectius, a una valutazione che sia preceduta da una

              seria attività di controllo, la cui parola non si può accompagnare all’aggettivo
              “collaborativo” se non si vuole giocare in quel territorio che alcuni studiosi di
              diritto cominciano a chiamare “il terreno della ipocrisia istituzionale”) da parte
              della Magistratura del buon andamento e che di esse si sarebbe dovuto occupa-
              re fin dal 2009, a seguito della nuova competenza assegnatole dall’art. 11 della
              legge n. 15 (cosiddetta “Legge Brunetta”).
                    Già allora la Corte dei conti - soprattutto quella parte di essa che si
              occupa(va) di svolgere con grande dignità (in mezzo a restrizioni di qualsiasi
              genere, compresa la disattenzione della classe politica posta alla richiesta reiterata


              (1)   Per la lettura di tale principio dal punto di vista della Corte Costituzionale quale “Giudice delle
                    leggi”, si veda il dossier “Il principio di buon andamento dell’Amministrazione nella giurisprudenza della
                    Corte Costituzionale” (a cura di L. IANNUCCILLI e A. DE TURA), in www.STU_212.pdf, pag. 593.
                    Si veda, anche, Fabrizio TIGANO, Efficienza amministrativa, principio di buon andamento e ruolo della
                    Corte dei conti, in La cultura del controllo indipendente nell’ordinamento italiano, (a cura di Rosario
                    SCALIA), Ed. Cacucci, Bari, 2020, pagg. 123-146.

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