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DOTTRINA
È previsto un tavolo tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, inoltre si pre-
vedono una serie di iniziative a sostegno dei cittadini, con il coinvolgimento dei
servizi socio educativi territoriali in sinergia con le scuole e periodiche campa-
gne d’informazione sulla prevenzione del fenomeno. La norma, infine, sottoli-
nea il ruolo fondamentale della scuola che è chiamata a realizzare azioni pre-
ventive in un’ottica di governance coordinata dal Ministero dell’Istruzione che
prevedono la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di
almeno un referente per le attività di contrasto al fenomeno, la promozione di
un ruolo attivo degli studenti, il coinvolgimento di ex studenti che abbiano già
operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, misure di
sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. A queste misure si accompagna
una più generica opera di formazione e sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, finalizzata ad un uso consapevole dei social network e dei media, voluta
in particolare dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dalla legge 20 agosto 2019, n. 92
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede, all’interno
dell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, una particolare
attenzione all’educazione digitale.
Questa legge ha rappresentato una novità sia in ambito nazionale sia inter-
nazionale ma occorre che essa sia considerata non un punto di arrivo ma di par-
tenza per la creazione di una normativa che vada ad arginare sempre di più questo
fenomeno in costante crescita, in particolare dopo la pandemia da COVID-19.
Dal 3 giugno 2020 risulta in corso di esame in commissione al Senato il
(31)
DDL S 1690 che si prefigge di modificare la precedente legge, andando ad
ampliare il campo di applicazione anche al fenomeno del bullismo declinato nelle
forme di violenza fisica diretta, aggressività verbale, relazionale e violenza psico-
logica (intesa come isolamento, diffamazione o ghettizzazione della vittima).
L’intenzione è di modificare l’art. 612-bis c.p., al comma 1, inserendo le
condotte di umiliazione e di emarginazione, mai definite prima dal codice; in
queste può rientrare anche il fenomeno del cyberbullismo, in quanto trattasi di
atti persecutori compiuti attraverso strumenti informatici e telematici ora disci-
plinati dall’art. 612-bis, comma 2, c.p. La modifica andrebbe ad incidere sull’ele-
mento oggettivo del fatto reato al fine di estendere l’area della punibilità dello
stesso delitto a forme di bullismo che oggi sfuggono.
(31) Il DDL n. 1690 “Modifiche al Codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al Regio Decreto-Legge
20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori”, risulta attualmente
in corso di esame ed è il risultato dell’iniziale proposta di legge A.C. 1524 che ha assorbito
la proposta di legge n. 1834.
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