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CYBERBULLISMO: LE INSIDIE DELLA RETE
responsabilità del minore che abbia subito una delle condotte previste all’inter-
no della definizione stessa di cyberbullismo: la possibilità di chiedere al titolare
del trattamento o al gestore del sito internet (la cui definizione è inserita nell’art. 1,
comma 3, della legge 71/2017) o dei social media, un’istanza per l’oscuramento,
la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato del minore. Se nelle ventiquattro
ore successive il soggetto responsabile non vi abbia provveduto o, nel caso non
sia possibile individuarlo, la vittima può rivolgere richiesta, mediante una segna-
lazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che, entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143
e 144 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.
L’iter risulta comunque complesso e farraginoso, con tempistiche troppo
dilatate rispetto alla velocità di diffusione del contenuto.
In questo articolo di legge si evidenzia un principio rivoluzionario: la
responsabilità di rimuovere i contenuti lesivi è solo in capo a gestori di piat-
taforme che inseriscono i contenuti stessi - ovvero social network e gestori di
messaggistica istantanea e di siti Web - andando così a sovvertire l’impostazione
precedente del D.Lgs. 70/2003 che aveva dato attuazione alla direttiva euro-
pea sul commercio elettronico n. 2000 del 2003, che permetteva di attribuire,
in certe ipotesi, ai provider la responsabilità civile di tipo extracontrattuale (ex
art. 2043 c.c.).
Un’altra azione è quella dell’“ammonimento” nei confronti di tali soggetti.
Secondo l’art. 7 della legge in commento, “fino a quando non è proposta querela o non
è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale
e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la Rete internet, da minorenni di età superiore agli
anni quattordici commessi da altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di
cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni”. Pertanto, ai sensi
del secondo comma, “ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente
ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale”. Al terzo comma
viene infine sancito che gli effetti di tale ammonimento cessano al compimento
della maggiore età.
L’ammonimento è una misura finalizzata sia ad evitare il ricorso alla san-
zione penale sia a rendere il minore conscio del disvalore del proprio atto; si è
voluto così responsabilizzare il minore ultraquattordicenne, autore di reato,
tenendolo quanto più possibile fuori dal circuito penale.
Il carattere marcatamente preventivo della norma si evince dalla serie di
strumenti predisposti dal legislatore negli artt. 3, 4, 5 e 6.
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