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CYBERBULLISMO: LE INSIDIE DELLA RETE




                        Nel lungo termine, le vittime di cyberbullismo sviluppano una minore
                  autostima, livelli più elevati di depressione, difficoltà comportamentali e problemi
                                        (21)
                  di abuso di sostanze . Come accennato, sussiste il rischio di una “inversione”,
                  nel tempo, del ruolo vittima-carnefice. Diversi studi  supportano la possibilità
                                                                            (22)
                  che, come in un circolo vizioso, un ragazzo bullizzato diventi, a sua volta, un
                  bullo.
                        Siamo, quindi, alla presenza di un fenomeno che coinvolge tutti, le cui

                  conseguenze non possono non interessare l’intero tessuto sociale in cui vivono
                  i ragazzi. La “fragilità” è il minimo comune denominatore dei ragazzi coinvolti
                  e ciò rende ancora più improbabile che possano riuscire da soli a trovare una
                                                                           (23)
                  soluzione. Dal cyberbullismo al sexting, dal vamping  alla dipendenza dai video-
                  game. I rischi sono molteplici; a noi adulti il dovere di limitarli.


                  5.  Analisi degli aspetti normativi
                        A seguito dell’analisi dal punto di vista psicologico del cyberbullismo e
                  della cyber vittimizzazione, si vuole ora accennare ai profili giuridici del fenome-

                  no all’interno del nostro ordinamento.
                        Il cyberbullismo viene definito - nell’art. 1, comma 2, della legge 29 mag-
                  gio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del feno-
                  meno del cyberbullismo”, entrata in vigore il 18 giugno 2017 - come “Qualunque
                  forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
                  d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati perso-
                  nali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti
                  online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

                  intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo
                  in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
                        Come si può evincere da questa norma, il cyberbullismo risulta un feno-
                  meno di difficile perimetrazione, che può realizzare diverse condotte che non
                  sempre si inquadrano facilmente in una sola fattispecie penale.
                        Nel nostro ordinamento i reati applicabili per il contrasto del fenomeno sono
                  le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), le ingiurie (art. 594 c.p.,


                  (21)  HAMM M. P., NEWTON A. S., CHISHOLM A., SHULHAN J., MILNE A., SUNDAR P., et al.,
                        Prevalence and effect of  cyberbullying on children and young people: a scoping review of  social media studies,
                        JAMA Pediatr. 2015 Aug;169(8):770-7.
                  (22)  https://ucsdcommunityhealth.org/news/research-highlights-from-pediatric-academic-societies-conference-bal-
                        timore-md-2016/.
                  (23)  Associazione nazionale dipendenze tecnologiche. GAP Cyberbullismo, in  https://www.dipendenze.com/vam-
                        ping/.

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