Page 37 - Rassegna 2021-4
P. 37
LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
La creazione di generi e sottogeneri nell’ambito del diritto di polizia, con
le differenziazioni di trattamento e gestione, già da tempo ha fatto richiedere a
gran voce una rivisitazione e riorganizzazione dell’intera normativa purtroppo,
(50)
(51)
nonostante alcuni sforzi nel senso ormai risalenti ad oltre quindici anni fa ,
ancora mai attuata.
Allorquando il legislatore riterrà di procedere, sarebbe opportuno tener
conto delle specificità di tutela del patrimonio culturale anche nella specifica
branca, magari evitando eccessive suddivisioni e catalogazioni e, effettuando
un’opera di semplificazione, parlando unicamente di “armi di interesse culturale”
dandone una definizione appositamente generica ed elastica, certamente com-
patibile con il CBCP e da applicarsi come sottogenere delle altre categorie (oggi
armi comuni, da guerra, tipo guerra, ecc.), quasi fosse un “bollino” di una qua-
lità ulteriore. L’unificazione nel senso dovrebbe comportare, a quel punto con
minori difficoltà, anche l’inclusione esplicita delle armi bianche e di quelle da
sparo post 1890. L’interesse culturale potrà essere declinato, nel caso concreto,
con riguardo alla rarità, all’antichità, all’estetica o all’importanza storica a seconda
dell’esigenza evidenziatasi nel caso concreto ed il cui riconoscimento non potrà
che passare da appositi esperti (attualmente previsti dall’art. 32, legge 110/1975)
referenti per gli uffici periferici del MdC i quali, in aggiunta alle normali regole
in materia di detenzione, porto e trasporto (di derivazione normativa e il cui
controllo non può che essere pertinenza delle Autorità di PS) potrebbero
aggiungere specifiche disposizioni per la tutela del bene, derivanti dall’applica-
zione del CBCP ricevendo poi, dalle Autorità di PS, tutte le notizie concernenti
quegli oggetti (in ordine al loro trasferimento, esportazione, ritiro, necessità di
lavori, ecc.) per poterle “monitorare”.
(49) Per un appello, con riguardo alle armi antiche, si veda Robert HELD, L’estinzione di un superbo
patrimonio culturale italiano ad opera della legge italiana: un meditato appello ai governanti da parte del-
l’autore Robert Held; in consorzio con quarantadue studiosi e collezionisti italiani e stranieri, Stampato a
cura dell’autore, Edizione fuori commercio, 1996.
(50) A riguardo, tra i tantissimi, appare opportuno ricordare l’intervento del compianto Procuratore
Nazionale Antimafia Pierluigi Vigna che, nell’ormai lontano 2004, nella relazione introduttiva
al XX convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi e parlando dei motivi della nasci-
ta di quel momento aggregativo andato avanti per oltre vent’anni affermava: “L’atto di nascita
del Convegno si radicò in una constatazione: la disorganicità della legislazione in tema di armi
che avendo a base il codice penale del 1930, il Testo Unico delle leggi di PS del 1931 ed il rela-
tivo regolamento del 1941 era stata poi “sopraffatta” da una torrentizia legislazione spesso
occasionata dalle varie “emergenze” che in questi anni abbiamo vissuto ed ancora viviamo” in
AA.VV., La società e le armi, i 20 anni del convegno, Brescia, C.C.I.A.A., 2004, pag. 13.
(51) Per il DDL 3650, specialmente con riguardo agli interventi previsti in materia di armi RAIS
si veda A. FOJADELLI, S. DRAGONE, op. cit. pagg. 18-19 nonché G. ANGELETTI, Le armi anti-
che, artistiche e rare nel DDL 3650, in Atti del ventiduesimo convegno nazionale di studio sulla disciplina
delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 2006, pagg. 133-139.
35