Page 34 - Rassegna 2021-4
P. 34
DOTTRINA
per tutte quelle armi destinate alla distruzione di essere preventivamente analizza-
te da esperti di quel ministero che potevano escludere quelle di interesse per desti-
narle al pubblico godimento in raccolte e musei pubblici. Già all’epoca, l’inseri-
mento di questa norma portò ad un approfondimento scientifico sull’“oggetto
(41)
arma” e di conseguenza sui Musei che le armi conservavano .
Anche per le armi che il solo diritto di polizia considera RAIS il problema
è pressoché relativo poiché le denunce di detenzione, le licenze di collezione e
le istanze di esportazione temporanea vengono comunicate agli organi compe-
tenti del MdC. Questa comunicazione, ancorché in modo improprio, potrebbe
essere considerata atto prodromico all’avvio del procedimento di dichiarazione
ex officio delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competenti.
Il problema, tuttavia, si pone per tutte quelle armi che, secondo il diritto
di polizia non sono da considerarsi di interesse ma che, invece, grazie alla dif-
ferenza temporale prevista dalle due norme, con tutta evidenza, rientrano facil-
mente nelle definizioni di cui all’art. 10 CBCP, nelle varie formulazioni.
Secondo la normativa di polizia le armi RAIS sono solo quelle da sparo
antecedenti (come modello) al 1890, mentre per le normative in materia di beni
culturali, a seconda della categoria (singolo oggetto o collezione) quelle che
hanno oltre cinquanta o settant’anni dalla data odierna e di autore non vivente.
A prescindere dalla problematica relativa al concetto di “autore non viven-
te” su cui occorrerebbe specificare se applicabile alle persone giuridiche (quali
sono da diverso tempo, ormai, la stragrande maggioranza delle aziende di pro-
duzione di armi) o fisiche (i progettisti degli oggetti) o entrambe, ci si trova
dunque di fronte ad artefatti, quali tutti quelli ad oggi compresi tra il 1890 ed il
1971 (cinquanta anni da oggi) che, pur non riconosciuti come armi RAIS dal
diritto di polizia sono però potenzialmente sottoponibili a tutte quelle misure
previste per tutelare i beni culturali tra cui le misure di protezione (artt. 21 e ss.
CBCP), le misure di conservazione (artt. 29 e ss.) e quelle relative alla circola-
zione dei beni (artt. 53 e ss.) purché rivestano un interesse culturale dichiarato.
Si tratta di misure particolarmente importanti e anche incisive, compren-
sive, tra le altre, del divieto di spostamento (fatte salve eccezioni e eventuali pre-
scrizioni per il trasporto), del divieto di esecuzione di qualunque lavoro o opera
sul bene sottoposto (si pensi, ad esempio, alla sostituzione di una canna usurata
o del calcio di un fucile, operazioni tutto sommato normativamente semplici
per un arma comune da sparo ma che potrebbero essere avversate o non auto-
rizzate - per motivi di conservazione dell’oggetto - per un’arma dichiarata di
interesse) ma anche (di difficile applicazione nel mondo delle armi) della custodia
(41) A. FOJADELLI, S. DRAGONE, op. cit. pag. 17.
32